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Rassegna Stampa - 29 aprile 2025

ANIEF - Mar, 29/04/2025 - 12:35
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Categorie: Bacheca sindacale

SCUOLA - Cia a un Ata precario, il tribunale di Modena lo fa risarcire con 1.400 euro, Pacifico (Anief): “sempre più giudici riconoscono il nostro operato e ristabiliscono il diritto mancato”

ANIEF - Mar, 29/04/2025 - 12:22

Il tribunale di Modena ha emanato una sentenza positiva in favore del giovane sindacato Anief: gli avvocati dell’organizzazione sindacale - Lo Bue Irene, Miceli Walter, Ganci Fabio e Rinaldi Giovanni – hanno fatto ottenere al ricorrente la somma spettante.

 

Come si legge dalla sentenza, il collaboratore scolastico era assunto “con plurimi contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, rispettivamente dal 8/10/2020 al 5/6/2021 e dal 24/9/2021 al 17/6/2022”. Non aveva “percepito il compenso individuale accessorio (€ 66,90 lordi mensili), indennità prevista dall’articolo 25 del CCNI del 31.08.1999, corrisposta dal Ministero convenuto esclusivamente al personale ATA di ruolo e al personale ATA precario che abbia stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, di derivazione eurounitaria”.

Il giudice ha quindi affermato che “il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio, previsto dall’art.25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con il Ministero convenuto e  Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di CIA per gli anni scolastici di cui al punto che precede, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti e quantificabili al momento del ricorso in € 1.354,60, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo; Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.

Per aderire al ricorso e saperne di più, cliccare qui.

PER APPROFONDIMENTI

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SCUOLA – Tra insegnanti precari e di ruolo non c’è differenza, la Carta docente va anche ai supplenti: a Padova il giudice del lavoro condanna il Ministero ad assegnare 2.500 euro a una prof difesa da ...

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Categorie: Bacheca sindacale

L’unione europea tra la guerra commerciale di Trump e la guerra militare alla Russia

SGB - Sindacato Generale di Base - Mar, 29/04/2025 - 10:04

Un documento di analisi prodotto da SGB che nel rifiutare ogni tipo di guerra, sia militare o commerciale, lancia l’idea di una mobilitazione che caratterizzi l’azione pacifista del movimento dei Lavoratori e delle Lavoratrici contro il bellicismo della classe politica nazionale e del sindacalismo di regime:

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L'articolo L’unione europea tra la guerra commerciale di Trump e la guerra militare alla Russia proviene da Sindacato Generale di Base.

Categorie: Bacheca sindacale

Emendamenti sul reclutamento della FLC CGIL sul decreto legge 45/2025

FLC-CGIL - Mar, 29/04/2025 - 09:31

È iniziato presso la 7ª Commissione permanente del Senato (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) l’iter di conversione del decreto-legge 7 aprile 2025...

Categorie: Bacheca sindacale

Anief su Ansa.it - Rsu, verso il +2% rispetto al 2022

ANIEF - Mar, 29/04/2025 - 09:05

"Dopo le prime proiezioni sui risultati delle elezioni dei rappresentanti Rsu per il prossimo triennio, svolte a metà marzo, giungono ulteriori conferme: il sindacato Anief fa registrare il più alto incremento di voti tra i rappresentativi, aumentando di 20 mila voti e del 2% rispetto alla precedente tornata elettorale.

A questo punto, si attende l'esito della rilevazione delle deleghe per capire se il sindacato guidato da Marcello Pacifico ha superato anche la Gilda degli Insegnanti. Ad ogni modo, di certo l'Anief è stato l'unico sindacato tra gli autonomi a crescere, ma anche ad avere fatto registrare un consenso superiore in termini di nuovi voti rispetto a quello raggiunto assieme da Flc-Cgil e Uil Scuola. Poco sotto tutti gli altri. I risultati che si stanno profilando sono davvero ottimi - commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief -, non posso che dire grazie a tutte le elettrici e agli elettori che hanno apprezzato la coerenza, la competenza, la voglia di cambiare che il nostro sindacato ormai interpreta da anni. La crescita dell'Anief del 30% dei voti rispetto alle elezioni del 2022 dimostra l'apprezzamento per un'attività sindacale che è stata premiata. Ma un grazie va anche a tutta la struttura Anief per i sacrifici affrontati per la crescita del sindacato e la costruzione di una società più giusta. Alla fine, su 975 mila voti di insegnanti e personale Ata, per eleggere le nuove Rsu, potrebbero essere 80 mila quelli andati ad Anief, che in questo modo probabilmente salirebbe dal 6,7% a sopra il 9% di rappresentatività", conclude il leader del giovane sindacato.

Categorie: Bacheca sindacale

CARTA DEL DOCENTE AI SUPPLENTI – “C’è necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti”: il tribunale di Roma dà seguito al parere della Cassazione, 1.000 euro al docente che ha fatto ricorso con Anief

ANIEF - Lun, 28/04/2025 - 20:26
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Quando si analizza la questione della Carta del docente da dare anche ai precari occorre verificare “ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l’avere il legislatore riferito quel beneficio all’ “anno scolastico” non consente di escludere da un’identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l’ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. A scriverlo, quattro giorni fa, è stato il tribunale del lavoro di Roma, che ha ripreso la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., spiegando di condividerne “le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c.”. La posizione del tribunale romano è stata presa a seguito del ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un insegnante a cui è stata negata “la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2023/24” durante i quali aveva svolto delle supplenze annuali: il giudice del lavoro ha dunque dato ragione agli avvocati e fatto avere al docente i 1.000 euro inizialmente negati.

La sentenza della Suprema Corte, ha scritto il tribunale di Roma, risulta poi importante perché “ha poi tracciato le linee delle cd “ragioni oggettive” che giustificherebbero nel caso di specie la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e precari”. Inoltre, riporta ancora la sentenza di Roma riprendendo la Cassazione, “sul concetto della cd. “didattica annua” e, quindi, in relazione al profilo meramente temporale, la Corte con la sentenza in rassegna ha ritenuto che l’annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell’attribuzione della carta elettronica fosse soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo”.

La conseguenza è che “c’è necessità di rimuovere la discriminazione subita dall’assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. Come pure non è motivo di esclusione l’assegnazione di meno ore settimanali d’insegnamento: “Quanto poi al regime orario, la Suprema Corte ha rilevato che la limitazione di talune supplenze ad uno spezzone orario, ma sempre su base settimanale, non sia di ostacolo al riconoscimento del beneficio, tenuto conto che la prestazione di un docente in part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) “si tara” pur sempre sull’intero anno scolastico e, dunque, ben può rientrare nel concetto di didattica "annua". Del resto, il minor numero di ore che il docente è chiamato a svolgere non si accompagna necessariamente ad una minore o diversa esigenza di autoformazione e/o aggiornamento”.

“Ne consegue – conclude il tribunale di Roma - che, alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), al quale come premesso questo Ufficio ritiene di aderire, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l’effetto va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015 con condanna del Ministero convenuto all’attribuzione del relativo vantaggio economico”.

“Ancora una volta sulla card del docente per l’aggiornamento vale come oro colato la sentenza della Suprema Corte di Cassazione dell’ottobre 2023 – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che allarga tale supporto, utile alla formazione obbligatoria, anche il personale precario. E pure quello con orario settimanale non completo. Ne consegue che la Carta del docente da 500 euro ad anno scolastico va data anche nei casi in cui le supplenze siano temporanee. Ecco perché consigliamo di presentare ricorso gratuito con Anief, con la possibilità di ricevere fino a 3.500 euro, facendo però attenzione a non superare cinque anni dalla sottoscrizione della nomina”.

CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Accoglie il ricorso e per l’effetto accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2020/21 e 2023/24della Carta elettronica del docente ex art. 1 comma 121 della legge 107/2015;

2) Condanna il Ministero dell’Istruzione ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico di importo nominale pari ad € 500.00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;

4) Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore del procuratore antistatario delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di

€ 400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; Roma, 24.4.2025

La Giudice Dott.ssa XXXX XXXX

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PER APPROFONDIMENTI

SCUOLA – La formazione degli insegnanti è obbligatoria, permanente e strutturale? Sì, allora la Carta docente va pure ai precari: a Treviso 2.500 euro al supplente che ha lavorato “con continuità sino al termine delle lezioni”

CARTA DOCENTE - Per garantire la qualità delle lezioni la scuola deve avere tutti i prof aggiornati, a Marsala il giudice ricorda che non c’è differenza tra chi è di ruolo e precario: 1.000 euro al supplente che ha fatto ricorso con Anief

SCUOLA – La carta docente va data anche per le supplenze ‘brevi e saltuarie’, basta che siano contratti “in successione tra loro”: lo dice il Tribunale di Vicenza nel risarcire un precario con 1.500 euro

CARTA DOCENTE AI PRECARI - Va pure ai supplenti assunti su cattedre non vacanti su organico di fatto, il Tribunale di Velletri cita la Cassazione e risarcisce con 2.500 euro più interessi un insegnante difeso da Anief

SCUOLA - La Carta del docente va anche ai precari perché svolgono un lavoro identico a chi è di ruolo: il Tribunale di Roma risarcisce un insegnante con 2.000 euro più interessi

CARTA DOCENTE AI PRECARI - Va data anche se le supplenze sono ‘brevi’ e tra una e l’altra vi sono giorni di pausa, basta che siano almeno 180 giorni: a Padova il giudice risarcisce una supplente con 2.000 euro

SCUOLA - Gli insegnanti precari non sono figli di un dio minore, la Carta del docente va anche a loro: a Treviso il giudice risarcisce con 1.500 euro un supplente difeso dai legali Anief

CARTA DEL DOCENTE – Nella scuola non si possono avere docenti non aggiornati e non formati, a Treviso il giudice assegna 1.000 euro a una insegnante: va garantita la qualità dell'insegnamento

SCUOLA - Supplenti annuali unitevi: la Carta del docente è un vostro diritto. A Verona il giudice assegna 2 mila euro alla precaria con “interessi legali e rivalutazione monetaria”. Pacifico (Anief): lo Stato sta spendendo un salasso

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Categorie: Bacheca sindacale

SCUOLA – La Carta docente da 500 euro va pure a chi ha svolto “servizi temporanei fino al termine delle attività didattiche”: la Corte d’appello di Venezia assegna 1.500 euro ulteriori a un’insegnante difesa dai legali Anief

ANIEF - Lun, 28/04/2025 - 19:52

Tutte le supplenze di lungo termine svolte nell’anno scolastico vanno considerate utili per l’assegnazione della Carta del docente: anche quelle che riguardano eventuali “servizi temporanei fino al termine delle attività didattiche” su orari settimanali ridotti: lo ha ribadito la Corte di appello di Venezia, sezione Lavoro, nell’accogliere il ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di una docente di scuola del primo ciclo da cui il tribunale del Lavoro del Tribunale di Belluno, con sentenza pubblicata il 30 gennaio 2024, aveva accolto il risarcimento solo per due dei cinque anni di lavoro svolti come precaria tra il 2017 e il 2022 escludendo le tre annualità svolte a seguito di contratto di tipo temporaneo, fino al termine delle attività didattiche, anziché di tipo annuale, di cui una parte solo per 6 o 9 ore di insegnamento settimanale.

Il giudice del capoluogo veneto ha dapprima ripercorso la normativa e l’ampia casistica di sentenze che hanno contrassegnato la questione della Carta docente fino ad creare una vera e propria giurisprudenza: in particolare, ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione dell’autunno 2023, nella quale è stato scritto che “per i docenti di ruolo” si “giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno”, mentre “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”. Dunque, ha scritto ancora il giudice nella sentenza “alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte, a cui il Collegio aderisce, non essendo state addotte in questa sede ragioni per discostarsene anzi dimostrando le parti di condividerli, il beneficio per cui è causa spetta alla XXXXX anche con riferimento agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022”.

“La sentenza di Venezia sui contratti temporanei – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – si basa sulla posizione della Corte di Cassazione che estende la possibilità di fare avere la Carta del docente anche a chi ha svolto supplenze non annuali sulla carta, ma di fatto comunque tali. Come Anief, lo abbiamo sempre detto: la Carta del docente va assegnata anche nei casi in cui le supplenze siano temporanee. Questo significa – conclude il presidente del giovane sindacato – che si allarga ulteriormente la platea di chi può accedere ai 500 euro annui con gli interessi maturati presentandoricorso gratuito con Anief, con la possibilità di ricevere fino a 3.500 euro, facendo però attenzione a non superare cinque anni dalla stipula del contratto a tempo determinato”.

CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VENEZIA

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:

- in accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata (limitatamente ai capi 1 e 3 del dispositivo), accerta, alle condizioni e limiti di cui al capo 1 del dispositivo della sentenza appellata, il diritto della parte appellante alla Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 anche per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022;

- condanna il Ministero alla rifusione delle spese processuali di primo grado in favore della parte appellante che liquida in € 1.030,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

- condanna la parte appellata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellante nel presente grado di giudizio a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 962,00 per compensi e di € 73,50 per spese oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa) con distrazione in favore dei difensori.

Venezia, 24 aprile 2025.

Il Presidente dott. XXXXX XXXX

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PER APPROFONDIMENTI

SCUOLA – La formazione degli insegnanti è obbligatoria, permanente e strutturale? Sì, allora la Carta docente va pure ai precari: a Treviso 2.500 euro al supplente che ha lavorato “con continuità sino al termine delle lezioni”

CARTA DOCENTE - Per garantire la qualità delle lezioni la scuola deve avere tutti i prof aggiornati, a Marsala il giudice ricorda che non c’è differenza tra chi è di ruolo e precario: 1.000 euro al supplente che ha fatto ricorso con Anief

SCUOLA – La carta docente va data anche per le supplenze ‘brevi e saltuarie’, basta che siano contratti “in successione tra loro”: lo dice il Tribunale di Vicenza nel risarcire un precario con 1.500 euro

CARTA DOCENTE AI PRECARI - Va pure ai supplenti assunti su cattedre non vacanti su organico di fatto, il Tribunale di Velletri cita la Cassazione e risarcisce con 2.500 euro più interessi un insegnante difeso da Anief

SCUOLA - La Carta del docente va anche ai precari perché svolgono un lavoro identico a chi è di ruolo: il Tribunale di Roma risarcisce un insegnante con 2.000 euro più interessi

CARTA DOCENTE AI PRECARI - Va data anche se le supplenze sono ‘brevi’ e tra una e l’altra vi sono giorni di pausa, basta che siano almeno 180 giorni: a Padova il giudice risarcisce una supplente con 2.000 euro

SCUOLA - Gli insegnanti precari non sono figli di un dio minore, la Carta del docente va anche a loro: a Treviso il giudice risarcisce con 1.500 euro un supplente difeso dai legali Anief

CARTA DEL DOCENTE – Nella scuola non si possono avere docenti non aggiornati e non formati, a Treviso il giudice assegna 1.000 euro a una insegnante: va garantita la qualità dell'insegnamento

SCUOLA - Supplenti annuali unitevi: la Carta del docente è un vostro diritto. A Verona il giudice assegna 2 mila euro alla precaria con “interessi legali e rivalutazione monetaria”. Pacifico (Anief): lo Stato sta spendendo un salasso

SCUOLA – Carta docente ai precari, sentenza record a Pistoia “targata” Anief: un’insegnante recupera 3.500 euro in un colpo solo, pari a sette anni di mancata assegnazione del borsellino elettronico

SCUOLA - Carta docente, quest’anno tornerà a essere negata anche ai supplenti con contratto fino al 31 agosto. Anief: sempre peggio, 80mila precari in più potrebbero presentare ricorso in tribunale con danni ulteriori per l’erario

SCUOLA - Carta del docente, ne hanno diritto anche gli ex precari oggi di ruolo: a Treviso 2.500 euro ad una insegnante per le supplenze annuali svolte tra il 2018 e il 2023

SCUOLA - Il lavoro del supplente è pari a quello del collega di ruolo, 1.500 euro più interessi dal Tribunale di Rovigo a un precario per mancata assegnazione della Carta del docente tra il 2021 e il 2024: ...

SCUOLA - Carta del docente, i precari hanno un passepartout per ottenerla: il ricorso con i legali Anief. A Velletri 1.500 euro a un’insegnante che ha svolto supplenze tra il 2017 e il 2020

SCUOLA - Anche i supplenti devono valorizzare le loro competenze professionali, a Roma il Tribunale condanna l’amministrazione a pagare 1.500 euro a una supplente per mancata assegnazione della Carta  del docente

SCUOLA - Anche gli educatori precari hanno pieno diritto alla Carta del docente, dal Tribunale di Rovigo 1.000 euro al supplente che ha presentato ricorso tramite Anief

SCUOLA – Carta del docente, va anche ai precari che svolgono ““servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche”: 2.000 euro dal Tribunale di Vicenza ad una supplente con servizio tra il 2019 e il 2023

SCUOLA - Carta del docente, va anche ai precari che svolgono ““servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche”: 2.000 euro dal Tribunale di Vicenza ad una supplente con servizio tra il 2019 e il 2023

SCUOLA - Carta docente, super risarcimento a Messina: 3.000 euro più interessi a un supplente dal 2018 perché tutti gli insegnanti hanno diritto a formarsi, accolta ancora una volta la linea vincente  ...

SCUOLA – Carta docente ai maestri della scuola dell’infanzia, per il Tribunale di Messina è un principio di diritto assodato per tutti i supplenti annuali. Anief: decine di migliaia hanno già beneficiato del ricorso

SCUOLA - Carta docente anche agli educatori precari, 1.000 euro più interessi assegnati a Rovigo a seguito del ricorso Anief: equiparati ai maestri di scuola primaria e come loro hanno pieno diritto alla ...

CARTA DOCENTE – A Modena il giudice condanna il Ministero a dare 1.500 euro più interessi a un precario difeso dai legali Anief: violato il principio di non discriminazione tra i lavoratori

SCUOLA - Carta del docente ai precari, a Pesaro il giudice dà ragione piena ai legali Anief: 2.000 euro alla supplente perché a favore dei supplenti ci sono “tre importanti arresti giurisprudenziali”

SCUOLA - Formazione insegnanti, i precari non possono essere “onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo” che hanno la card docente: ...

SCUOLA - Carta del docente ai precari, a Verona 3mila euro più interessi recuperati da un prof difeso dai legali Anief: vince il parametro della “non discriminazione” bene evidenziato dalla Cassazione

CARTA DOCENTE AI PRECARI - Il supplente ha diritto a presentare ricorso entro 5 anni dal primo contratto a termine e quello di sostegno può anche non avere la specializzazione: a Verona il giudice assegna ...

SCUOLA – Tra insegnanti precari e di ruolo non c’è differenza, la Carta docente va anche ai supplenti: a Padova il giudice del lavoro condanna il Ministero ad assegnare 2.500 euro a una prof difesa da ...

SCUOLA - I supplenti temporanei e su spezzone di cattedra possono avere la Carta del docente, il Tribunale di Roma risarcisce una precaria difesa da Anief con 1.500 euro perché ha svolto un lavoro “sostanzialmente ...

CARTA DEL DOCENTE NEGATA AI SUPPLENTI - Una discriminazione “priva di oggettiva e plausibile spiegazione”: il Tribunale di Roma condanna il Ministero a risarcire un’insegnante precaria con 1.500 euro più ...

 

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Una vittoria di ANP in difesa della salute e della sicurezza dei dirigenti scolastici 

ANP - Lun, 28/04/2025 - 18:06

Oggi, 28 aprile, si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Si ritiene dunque che sia l’occasione giusta per condividere con i soci gli esiti di una recente battaglia condotta dall’ANP a tutela della salute e della sicurezza dei dirigenti scolastici. 

La vicenda si iscrive in una cornice nota: l’ambigua collocazione dei dirigenti scolastici all’interno del D.Lgs. n. 81/2008 dove figurano sia come datori di lavoro sia come lavoratori. Il che finisce, nei fatti, per privare i colleghi delle specifiche tutele dei lavoratori medesimi: su tutte, la valutazione dei rischi cui sono esposti, ivi compreso lo stress lavoro correlato, nonché l’apprezzamento circa la necessità o meno della sorveglianza sanitaria.  

Sospesa in un simile “limbo”, una dirigente scolastica, neo-madre, aveva presentato istanza all’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 151/2001, al fine di ottenere l’interdizione dal lavoro fino al settimo mese dal parto ed era finita al centro di un rimpallo di competenze tra USR e Ispettorato stesso. Quest’ultimo, infatti, richiedeva di acquisire il parere del medico competente sulla compatibilità tra lo stato di allattamento e l’attività lavorativa. A una simile richiesta, sia il medico competente dell’USR, quale datore di lavoro, sia quello dell’istituzione scolastica di titolarità della dirigente hanno negato la propria competenza in merito: l’Ispettorato si determinava, quindi, a rigettare l’istanza di interdizione dal lavoro post partum.  

A fronte di una simile assurda vicenda che ha negato alla dirigente, addirittura, la possibilità che venisse operata una valutazione di compatibilità tra la propria attività lavorativa e la condizione dell’allattamento, l’ANP ha deciso di intervenire sostenendone il ricorso innanzi al TAR per ottenere l’annullamento del provvedimento dell’Ispettorato. Il diniego è stato impugnato denunciando difetto di istruttoria e di motivazione, in particolare perché basato sulla mancata produzione del parere del medico competente. 

Il TAR Lazio, sezione V-ter, ha accolto il ricorso sancendo in modo chiaro che: 

  • spetta all’Ispettorato territoriale del lavoro valutare complessivamente le ‘condizioni ambientali’ di cui alla lettera b) del citato articolo 17, comma 2. Tale apprezzamento non è vincolato alle sole ‘mansioni’ svolte dalla lavoratrice ma “scaturisce dall’analisi complessiva delle caratteristiche del contesto ambientale in cui la lavoratrice è chiamata a effettuare la prestazione lavorativa”  
  • per l’adozione del provvedimento di interdizione post partum non è inderogabilmente prescritta la previa acquisizione del parere del medico competente; di conseguenza, la sua assenza non può, per sé sola, fondare il mancato rilascio del “provvedimento di tutela” richiesto dalla lavoratrice in puerperio. Tanto più – aggiunge il giudice amministrativo – che il parere “nella fattispecie in esame, non è stato prodotto dall’istante non per negligenza o mancanza di volontà (ovvero per altra ragione a essa imputabile), bensì a causa del conflitto negativo di competenza sollevato dall’USR Lazio e dal medico competente dell’Istituto scolastico”. 

All’esito di tale pronuncia, la collega ha finalmente ottenuto la concessione dell’interdizione post partum richiesta. 

Questa vittoria, fortemente voluta dall’ANP, segna un deciso passo avanti nella tutela della salute e della sicurezza dei dirigenti scolastici perché è l’inconfutabile affermazione della loro sottoposizione alle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori e della irrilevanza, in tale ottica, delle peculiarità che ne caratterizzano la posizione. Il giudice amministrativo ha inoltre evidenziato che – nel caso di specie – il parere del medico competente non era stato prodotto a causa del conflitto negativo di competenza tra quello dell’USR e quello dell’istituzione scolastica e dunque, a maggior ragione, tale evenienza non poteva tradursi in un danno per la dirigente. 

L’ANP chiede adesso, anche alla luce della nostra recente indagine sullo stress lavoro correlato dei dirigenti, che la questione della tutela della salute e della sicurezza dei colleghi acquisisca la centralità che merita, con l’apertura del confronto già invocato nella riunione tenutasi presso il MIM lo scorso 2 aprile.  

Nessun dirigente deve essere più costretto a ricorrere al giudice per ottenere tutele consustanziali alla condizione di lavoratore. Lo status dirigenziale non può e non deve essere utilizzato come giustificazione per negare un diritto fondamentale. 

Continueremo a insistere su questo punto cruciale, ritenendolo essenziale per la qualifica dirigenziale. 

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LA CISL COMPIE 75 ANNI. CELEBRAZIONE IL 30 APRILE AL TEATRO ADRIANO DI ROMA, ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

Cisl Scuola Lombardia - Lun, 28/04/2025 - 16:46
Lunedì, 28 Aprile, 2025 - 16:45

Nello stesso luogo che il 30 aprile del 1950 ne vide la nascita, il teatro Adriano di Roma, la CISL celebra il suo 75° compleanno con una iniziativa che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Lo slogan scelto per l'evento, che richiama i principi ispiratori della CISL, è “La forza del lavoro, il valore della persona”.

La giornata si aprirà alle ore 10.00 con la presentazione del francobollo realizzato da Poste Italiane per commemorare la nascita del sindacato di via Po.

Seguirà una lettura dell'articolo 2 dello Statuto CISL, quello che ne contiene i principi fondativi, da parte di Luca Fiorino, attore e delegato CISL. Sarà poi la volta di Aldo Carera, Presidente della Fondazione intitolata a Giulio Pastore, fondatore e primo Segretario Generale della Cisl, che ricorderà il significato e il valore di un evento (Un vero manifesto politico) destinato a segnare la storia del sindacalismo democratico italiano.

Successivamente alcuni giovani sindacalisti si confronteranno su “19 parole” che caratterizzano l’identità sindacale della CISL.

Sarà quindi trasmesso il contributo video "leri come oggi, le ragioni del sindacato nuovo".

Concluderà la manifestazione Daniela Fumarola, Segretaria Generale CISL.

Allegati:  Programma_75_anniversario_cisl_02.pdfCategoria: NotizieTags: Iniziative e manifestazioniPolitiche confederaliRicorrenze
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ATA: scioglimento riserva CIAD e Concorso 24 mesi: come compilare le domande (SCHEDA E VIDEO)

UIL Scuola - Lun, 28/04/2025 - 16:26

Per il personale ATA sono aperte sia le domande per lo scioglimento della riserva CIAD, sia per il concorso 24 mesi.

Presentazione delle domande
Scioglimento riserva CIAD terza fascia ATA: fino alle ore 0:00 del 9 maggio. Per tutti i dettagli guarda il video.
Concorso 24 mesi: fino alle ore 14 del 19 maggio. Per tutti i dettagli consulta la nostra scheda.

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Convitti, D’Aprile: “Parabola pericolosa, da punto di eccellenza a rischio sopravvivenza”

UIL Scuola - Lun, 28/04/2025 - 15:42

I convitti, storici presìdi educativi del sistema scolastico italiano, sono oggi a rischio sopravvivenza, denuncia il Segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile.

Con 35.984 studenti, 2.277 educatori e 68 istituzioni scolastiche attive in 18 regioni – afferma il Segretario – queste strutture rappresentano un modello unico, capace di offrire tempo pieno, tutoraggio continuativo e un percorso formativo completo dall’infanzia alla secondaria.

Nonostante il loro ruolo strategico e la continua crescita delle iscrizioni, i convitti scontano una grave carenza di attenzione istituzionale. Una normativa risalente al Regio Decreto del 1925 regola ancora oggi il loro funzionamento, senza prevedere meccanismi di democrazia interna né adeguamenti ai cambiamenti educativi e sociali degli ultimi decenni.

“La gestione verticistica dei convitti, ancora affidata a consigli di amministrazione non eletti, va superata. Serve una riforma che apra gli organi di governo alla partecipazione di tutte le componenti scolastiche: personale docente, educativo, ATA, studenti e famiglie,” dichiara D’Aprile.

Ancora più preoccupante è la situazione del personale educativo: il Ministero dell’Istruzione e del Merito continua a congelare l’organico ai numeri del 2011/12, ignorando l’aumento degli alunni e rendendo impossibile mantenere alti standard di qualità educativa. Senza investimenti adeguati, il rapporto educatori-studenti è destinato a deteriorarsi, con gravi ripercussioni sui percorsi di apprendimento e sul sostegno agli studenti.

“Non possiamo permettere che gli educatori, figure centrali nel favorire l’inclusione e il successo formativo, vengano ridotti a ruoli marginali e privati di opportunità di aggiornamento. La loro professionalità va valorizzata e aggiornata alle esigenze del mondo contemporaneo,” aggiunge D’Aprile.

Alla precarietà diffusa, l’ultimo concorso risale al 2000 – ricorda il Segretario – si sommano la negazione della mobilità, la mancata progressione economica e l’assenza di riconoscimento pieno dei diritti contrattuali. Inoltre, agli educatori continua a essere negato il bonus per la formazione professionale, costringendoli spesso ad azioni legali per veder riconosciuti i propri diritti.

“Sulla scorta di tali valutazioni, la Uil Scuola è impegnata a proporre iniziative pubbliche di confronto e di dibattito al fine di rilanciare le strutture educative e rivendicare il superamento delle macro-criticità che interessano il personale educativo, divenute ormai insopportabili.” conclude Giuseppe D’Aprile.

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ISTRUZIONE - Campagna Screening Anief. Pacifico: “Non un euro di meno fa rispettare i diritti dei lavoratori della scuola, adesione gratuita”

ANIEF - Lun, 28/04/2025 - 15:32

Il sindacato rappresentativo Anief, con lo scopo di far rispettare i diritti dei lavoratori della scuola, ha avviato la campagna “Non un euro di meno”. Ogni utente, tramite apposito modulo, può registrarsi e richiedere gratuitamente informazioni e consulenza sul proprio stato matricolare e sugli eventuali diritti relativi alla giurisprudenza. Alla luce delle battaglie e relative vittorie in tribunale, il sindacato rappresentativo Anief invita i lavoratori della scuola ad aderire alla campagna Screening #nonuneurodimeno https://anief.org/consulenza-adesione-ricorsi


Per partecipare all’azione basta compilare il seguente modulo online: la richiesta sarà valutata gratuitamente dall’ufficio legale Anief. Successivamente l’associato sarà contattato dal sindacato.

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Scheda illustrativa del decreto-legge 45/2025, attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge

CISL SCUOLA - Lun, 28/04/2025 - 15:23
È in corso al Senato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 45/2025, che contiene disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. Si tratta di un provvedimento che affronta diverse questioni di notevole rilevanza per il sistema scolastico (dalla riforma dei percorsi di istruzione tecnica al reclutamento, al contrasto ai cosiddetti diplomifici), su cui si è svolta nei giorni scorsi un'audizione dei sindacati presso la 7^ Commissione del Senato (vedi notizia su questo sito). Sui contenuti del decreto legge la CISL Scuola ha predisposto un'articolata scheda illustrativa a cura dell'Ufficio Sindacale - Legale.
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