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Organo di garanzia

Allegato _ art 5 regolamento di disciplina
art. 5. Impugnazioni
1- E' istituito un Organo di garanzia interno alla scuola, cui i genitori possono ricorrere, in merito all’erogazione delle sanzioni disciplinari del presente regolamento:
a) Tale Organo è composto dal Dirigente Scolastico, da 2 docenti e 2 genitori, ed elegge al suo interno un Presidente
b) l genitori che entrano a far parte dell'Organo di Garanzia sono designati dal Consiglio di Istituto, sentito il Comitato dei Genitori.
c) I docenti che entrano a far parte dell'Organo di Garanzia sono designati dal Consiglio di Istituto su indicazione del Collegio dei docenti.
d) Contro le sanzioni disciplinari da 1 (uno) a 15 (quindici) giorni, erogate dal Consiglio di Classe, il ricorso, nel termine di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, va inoltrato direttamente all'Organo di Garanzia che decide in via definitiva entro10 giorni .
e) Contro le decisioni in materia disciplinare diverse da quelle previste dal comma d) è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno alla scuola, entro 7 (sette) giorni dall'erogazione del provvedimento disciplinare.
f) In caso di ricorso o di conflitto l'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista.
g) Qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Garanzia chiede al Dirigente Scolastico che sia invitato un esperto, anche esterno alla scuola.
h) L 'Organo di Garanzia si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate dagli organi competenti della scuola. La seduta è valida con la presenza dei 3/5 componenti compreso il Presidente .
i) Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate alle persone interessate.
j) Ogni riunione dell'Organo di Garanzia sarà verbalizzata e le decisioni assunte, messe per iscritto, saranno firmate da tutti i componenti l'Organo stesso.
k) Nel caso che l'Organo di Garanzia decida della non pertinenza di una sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato con notifica scritta all'interessato e al Consiglio di Classe; gli atti già emessi, ratificanti il provvedimento disciplinare, saranno annullati.

2- I soggetti competenti ad emanare provvedimenti disciplinari sono:

  • i singoli docenti
  • il Dirigente Scolastico
  • il Consiglio di Classe
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