Oltre al danno la beffa, non è questo il modo di garantire la continuità didattica agli alunni. Il provvedimento va ritirato.
Molti docenti di sostegno in servizio oggi rischiano di non avere più il posto l’anno prossimo. È l’effetto paradossale del Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 che introduce, entro il 31 maggio, la possibilità per le famiglie di chiedere la conferma dell’insegnante di sostegno, anche se privo di specializzazione. La conferma, però, potrà avvenire solo “a condizione che il posto sia disponibile” per l’anno scolastico successivo. Ad affermarlo è il Segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile.
Abbiamo contestato fin dall’inizio questo provvedimento – ricorda il Segretario – che apre a logiche clientelari, compromettendo l’imparzialità del sistema scolastico statale, garante di laicità, trasparenza e pluralismo. L’applicazione del decreto è, infatti, lesiva non solo per il docente specializzato, perché non si garantisce il diritto di graduatoria, ma soprattutto per l’alunno con disabilità, che rischierà per il secondo anno consecutivo di non avere l’insegnante di sostegno specializzato.
Le questioni aperte sono numerose e gravi, tra queste l’attuazione – denuncia D’Aprile – cosa accade se un docente viene confermato solo per uno spezzone orario, potrà partecipare alle supplenze ai fini del completamento orario? Inoltre, se ci sono due docenti assegnati ad uno stesso alunno con disabilità, può accadere che l’uno avrà il consenso della famiglia e potrà essere confermato, mentre l’altro no qualora non ci sia lo stesso gradimento.
Ci troviamo come ogni anno con diversi docenti nominati su posti di sostegno assegnati dagli Uffici scolastici in deroga e ad anno scolastico inoltrato, su ricorso presentato dalle famiglie, e lo stesso posto potrebbe non essere confermato per l’anno scolastico successivo. Insomma, un decreto nato male e che può attuarsi peggio, a danno non solo dei docenti, che oggi pensano di essere confermati su posti che l’anno prossimo non ci saranno, ma anche degli alunni con disabilità, che si trovano in mezzo ad una disputa, tra dirigente scolastico, docente e famiglia.
Continuiamo a rivendicare il ritiro del provvedimento, che abbiamo impugnato in sede giudiziaria – ribadisce il Segretario -. Non è questo il modo di garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità, che, invece, si può realmente concretizzare con l’utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) di 1^ fascia, come ulteriore canale strutturale di assunzione per coprire i posti rimasti vacanti, una volta terminate le immissioni in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento e da quelle concorsuali.
Assunzione – prosegue D’Aprile – che deve avvenire su tutti i posti disponibili, compresi quelli in deroga, al fine di eliminare l’anomalia della distinzione tra organico di fatto e organico di diritto che rappresenta una condizione anacronistica rispetto alla reale situazione nelle scuole italiane.
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CIAD – Chiarimenti riguardo lo scioglimento della riserva per la terza fascia del personale ATA
“Con la presente nota, relativa all’oggetto, si informano gli Spett.li Uffici in indirizzo che, con riferimento ai candidati inseriti con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, queste ultime aggiornate ai sensi del d.m. 89/2024 per il triennio scolastico 2024/2027, l’istanza informatica resa disponibile a decorrere dal 28 aprile 2025 e fino al 9 maggio 2025 è riservata ai soli candidati che abbiano spuntato l’apposita casella di riserva in fase di domanda.
Viceversa, coloro che sono stati inseriti a pieno titolo nella graduatoria e solo successivamente il titolo presentato è stato ritenuto non valido perché non avente i requisiti della CIAD, in fase di prima attuazione del CCNL 2024, purché abbiano, anche loro, conseguito la CIAD aderente ai requisiti richiesti, entro il 30.04.2025, potranno rimanere inseriti a pieno titolo nella graduatoria.
Sarà cura dell’istituzione scolastica capofila acquisire agli atti la certificazione corretta o la dichiarazione del conseguimento della stessa entro la prevista data del 30.04.2025.
Prima della riformulazione della graduatoria, pertanto, l’Istituzione scolastica verificherà la correttezza di tutte le certificazioni presentate, provvedendo, rispettivamente a :
1) scioglimento della riserva e inserimento a pieno titolo, avvalendosi dell’apposita piattaforma informatica;
2) mantenimento degli interessati a pieno titolo nella graduatoria già formulata, purché abbiano acquisito la regolare CIAD alla data del 30.04.2025;
3) depennamento dalla graduatoria, solo per coloro che non hanno conseguito, entro la data più volte citata, la CIAD richiesta e conforme al dettato normativo.”
RIF. NOTA MIM: m_pi.-CIAD-ATA-103800.05-05-2025
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L’ANP ha partecipato, in data odierna, alla riunione convocata in presenza dal Ministero dell’Istruzione e del Merito avente all’ordine del giorno “Informazione sindacale sugli andamenti occupazionali dei dirigenti scolastici, propedeutica all’avvio del confronto sui Criteri generali conferimento incarichi dirigenziali a.s. 2025/2026” di cui all’articolo 4, comma 8 del CCNL dell’area “Istruzione e ricerca” 2019-2021.
Organico dirigenti scolastici a.s. 2025/2026
L’Amministrazione, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Assunta Palermo, Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, e dalla Dott.ssa Maria Teresa Stancarone, Dirigente dell’Ufficio II della medesima direzione generale, ha fornito importanti aggiornamenti sulla situazione dei dirigenti scolastici per il prossimo anno.
Per quanto riguarda l’organico complessivo, per l’anno scolastico 2025/2026 si prevedono 7.401 dirigenti scolastici, distribuiti su altrettante istituzioni scolastiche cui vanno aggiunte 73 sedi in deroga. Il numero di reggenze cala da 452 a 387, denotando una contrazione di quasi il 15%, tendenza che l’ANP valuta positivamente.
Sul fronte delle assunzioni, però, l’Amministrazione non può ancora fornire dati precisi per l’anno scolastico 2025/2026 a causa della mancanza di numerosi elementi di conoscenza. È stata comunque confermata l’immissione in ruolo dei vincitori del concorso ordinario per dirigenti scolastici a partire dal 1° settembre 2025 (vedi nostro comunicato del 2 aprile) ai sensi dell’articolo 5, comma 11-septies 1 del D.L. n. 198/2022. Per quanto concerne la procedura concorsuale in Campania, essa prosegue nonostante le note difficoltà: si attende la ricalendarizzazione della prova orale, a seguito del rinnovo dell’interpello per l’integrazione della Commissione esaminatrice.
Ad avviso dell’ANP, entrando nel merito delle tematiche esposte:
L’ANP continuerà a monitorare con attenzione ciascuna di queste problematiche e a fornire puntuale informazione ai propri iscritti sugli sviluppi delle interlocuzioni con l’Amministrazione.
Piattaforma nazionale per la gestione della mobilità dei dirigenti scolastici
Durante l’incontro, l’Amministrazione ha presentato la nuova piattaforma nazionale per la gestione della mobilità dei dirigenti scolastici. L’iniziativa sarà implementata all’interno dell’ambiente SIDI.
Tale piattaforma risponde all’esigenza di garantire rapidità alle procedure di mobilità, sebbene nel primo rilascio alcune funzioni non saranno ancora attive. I colleghi potranno accedere direttamente al sistema che acquisirà automaticamente i loro dati anagrafici e di servizio. La piattaforma consentirà di esprimere contemporaneamente tutte le fasi della mobilità (interregionale e regionale) e di indicare un certo numero di scuole, grazie al collegamento con la pianta organica di ciascun USR. Si potrà, inoltre, inserire tutta la documentazione necessaria a supporto della domanda, inclusa quella relativa alle eventuali precedenze.
Un aspetto particolarmente rilevante della nuova piattaforma riguarda la gestione della mobilità interregionale. Attraverso una schermata finale, gli USR potranno caratterizzare ciascuna istanza come “non accolta” o “accoglibile”. Tale meccanismo consentirà un sistema di scorrimenti efficiente: solo sulla base della scelta operata dalla prima regione indicata dal richiedente, le regioni successive nella lista di preferenza potranno procedere con le proprie valutazioni.
I dirigenti avranno la facoltà di indicare un certo numero di regioni e, per ciascuna di esse, di specificare la provincia o le province di preferenza, indicandone l’ordine. Al termine della compilazione, il sistema produrrà un file PDF della domanda che potrà eventualmente essere annullata dal richiedente entro i termini stabiliti.
Per l’anno scolastico 2025/2026, la gestione del sistema sarà ancora manuale ma accompagnata da supporto tecnico. A partire dall’anno scolastico 2026/2027, l’assegnazione sarà ulteriormente ottimizzata.
L’ANP valuta molto positivamente l’introduzione della piattaforma che rappresenta un significativo passo avanti verso la digitalizzazione e la standardizzazione delle procedure di mobilità dei dirigenti scolastici superando, così, le attuali disomogeneità territoriali. La possibilità di esprimere preferenze multiple e di gestire in modo trasparente ed efficiente la mobilità interregionale risponde a esigenze da tempo espresse dalla categoria.
Auspichiamo che la fase di transizione verso la piena operatività del sistema avvenga nel modo più fluido possibile e che siano forniti adeguati supporti formativi ai dirigenti per l’utilizzo ottimale della piattaforma.
.td_block_separator{width:100%;align-items:center;margin-bottom:38px;padding-bottom:10px}.td_block_separator span{position:relative;display:block;margin:0 auto;width:100%;height:1px;border-top:1px solid #EBEBEB}.td_separator_align_left span{margin-left:0}.td_separator_align_right span{margin-right:0}.td_separator_dashed span{border-top-style:dashed}.td_separator_dotted span{border-top-style:dotted}.td_separator_double span{height:3px;border-bottom:1px solid #EBEBEB}.td_separator_shadow>span{position:relative;height:20px;overflow:hidden;border:0;color:#EBEBEB}.td_separator_shadow>span>span{position:absolute;top:-30px;left:0;right:0;margin:0 auto;height:13px;width:98%;border-radius:100%}html :where([style*='border-width']){border-style:none} NEODS25 Giovedì 8 maggio alle ore 17.00 Webinar “Immissioni in ruolo: notizie in anteprima e il piano di formazione” Registrazione gratuita QUIL'articolo Organico dirigenti scolastici: incontro al MIM proviene da ANP.
All’incontro tra il Direttore Generale dell’USR Campanaie le organizzazioni sindacali per l’informativa sull’organico ATA 2025/26 erano presenti il presidente regionale Stefano Cavallini e Gilda Tramontano per Anief.
Resta confermato l’organico personale ATA 2025/26, 21432 posti totali. Posticipato il taglio del personale ATA a partire dall’anno 2027/28 per la riduzione degli alunni.
Anche per il prossimo anno scolastico i criteri adottati per la determinazione e la distribuzione degli organici restano gli stessi di quelli applicati negli anni precedenti. Questo garantisce continuità e coerenza nell’assegnazione delle risorse alle diverse realtà scolastiche.
La ripartizione regionale dei posti per gli organici del personale ATA, riportata nella tabella, soprattutto collaboratori scolastici tiene conto di diversi elementi:
Tali criteri permettono di adattare la collocazione del personale alle specifiche esigenze dei singoli territori.
“Anche se l’organico è confermato – commenta Stefano Cavallini – come faranno i DS a gestire realtà con numeri elevati di plessi a partire dal 2027, quando il numero del personale diminuirà mentre il numero dei punti di erogazione del servizio sarà invariato?”
Anche sull’Organico di Fatto si dovrà attendere giugno per conoscerne l’effettivo numero.
Discorso a parte sui DSGA. L’anno prossimo il numero delle scuole autonome in Campania scenderà a 832 e i pensionamenti compenseranno la diminuzione del numero di autonomie non essendo previsto nessun esubero in tutta la Regione.
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È sbagliata “la normativa nazionale che riserva” la Carta del docente “al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero”: lo ha detto “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21; l’ha ricordato il tribunale del lavoro di Roma, seconda sezione Lavoro, a seguito dell’udienza del 30.04.2025, nel dare ragione ai legali Anief, in difesa di una insegnante precaria. Alla docente sono stati assegnati 1.500 euro, “oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”, per via della mancata assegnazione della card annuale per l’aggiornamento relativa agli “anni scolastici 2020/2020, 2021/2022, 2022/2023”.
Ai fini della decisione presa dal giudice del tribunale di Roma è stata ricordata anche “la sentenza n. 1842 del 18.3.2022” con cui “il Consiglio di Stato ha annullato il citato D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente”; in merito, il Consiglio, nell’evidenziare “il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”, ha rilevato che è comunque possibile “…un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione…”. Ha quindi affermato condivisibilmente che “…in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007”.
Pertanto, secondo il giudice del lavoro di Roma “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell’art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L’interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Il giudice, infine, ha citato “la sentenza n. 29961 del 27.10.2023”, con cui “la Corte di Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, oggetto di rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è ormai quasi lapalissiano ricordare che la Corte di Giustizia Europea, il Consiglio di Statoe la Corte di Cassazione hanno tutti dato ragione, indistintamente, a quanto l’Anief sostiene da anni: chi ha ideato la norma che ha introdotto la Carta del docente ha dimenticato, non sappiamo se volutamente o meno, chi svolge il lavoro di insegnante con contratto a termine. Per noi è sempre stato chiaro, lo abbiamo detto ai giudici, che ci hanno dato conforto. Sarebbe bene che il Parlamento prenda atto della realtà e modifichi la normativa, l’articolo 1 della Legge 107 del 2015. Nel frattempo, per recuperare fino a 3.500 euro a docente l’unica strada è presentare ricorso gratuito con Anief, con l’accortezza di presentare istanza di recupero della somma al giudice entro i cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a termine”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA
P.Q.M.
condanna l’amministrazione resistente all’attribuzione, in favore di XXXXXX XXXX, della “Carta Elettronica” di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, del valore pari a euro 500, per gli anni scolastici 2020/2020, 2021/2022, 2022/2023, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.420,80 di cui euro € 213,12 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Il Giudice
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PER APPROFONDIMENTI
Il sindacato Anief ha le idee chiare sulle priorità di modifica rinnovo del contratto nazionale Istruzione e Ricerca 2022-24: una di queste riguarda sicuramente la reintroduzione del primo "gradino" nelle buste paga del personale e l'aumento del numero di scatti automatici.
Con la nota 103800 del 5 maggio 2025 il...
Giovedì 8 maggio 2025, alle ore 15.30, si terrà l’appuntamento online con “chiedilo a effellecì” sul concorso 24 mesi ATA e CIAD.
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