Come è ben noto ai colleghi, la retribuzione di risultato, comprensiva dell’eventuale integrazione per le reggenze, è stata finora corrisposta al termine dell’anno scolastico in relazione alla fascia di complessità della scuola diretta. Dal 2024/25, invece, essa sarà attribuita in base agli esiti della valutazione.
Con la stipula del CCNL 2019-2021, avvenuta il 7 agosto 2024, sono state incrementate essenzialmente le voci fisse della retribuzione. Una parte delle risorse disponibili, tuttavia, è stata utilizzata per incrementare la parte variabile, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Ciò ha reso necessario un provvedimento ministeriale di aggiornamento del FUN (Fondo Unico Nazionale) per gli anni scolastici dal 2020/21 in poi. Ricordiamo che il FUN è il fondo dal quale si ricavano le risorse occorrenti per il pagamento della retribuzione di posizione, di risultato e dell’integrazione prevista per gli incarichi di reggenza.
Per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, il Ministero ha provveduto a proporre un CCNI relativo all’integrazione della retribuzione di risultato per gli stessi anni, la cui ipotesi è stata stipulata il 27 febbraio 2025 (vedi comunicato ANP). Per gli anni 2023/24 e 2024/25, l’Amministrazione ha invece provveduto a integrare i provvedimenti di determinazione del FUN precedentemente adottati.
A questo punto, qualcosa si è inceppato. Dopo la firma di un contratto integrativo, come accade anche a livello di istituzione scolastica, il documento viene inviato agli organi di controllo per il visto a seguito del quale è possibile sottoscrivere definitivamente il contratto. A tutt’oggi, dopo oltre due mesi, gli organi di controllo non hanno ancora vistato il CCNI 27 febbraio 2025.
Questa stasi ha, purtroppo, effetti ulteriori. Non essendo possibile procedere alla certificazione del FUN 2023/24 e, successivamente, del 2024/25, senza prima “mettere a posto” gli anni scolastici precedenti, stiamo subendo il blocco della liquidazione della retribuzione di risultato e delle reggenze per l’anno scolastico 2023/24, nonostante il Ministero avesse già comunicato tutte le cifre spettanti (vedi comunicato ANP del 21 novembre 2024). Non solo: anche le trattative per il CCNI 2024/25 sono ritardate proprio dalla farraginosità dei controlli di regolarità.
L’ANP, pur comprendendo la necessità dei controlli sull’esattezza dei calcoli effettuati dall’Amministrazione, ritiene che i tempi si siano dilatati in maniera inaccettabile. Chiediamo, pertanto, che si proceda con la massima celerità alla sottoscrizione definitiva e al pagamento di quanto previsto dal CCNI del 27 febbraio 2025 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, al pagamento della retribuzione di risultato e delle reggenze per l’anno scolastico 2023/24 nonché alla sollecita ripresa delle trattative per il CCNI 2024/25.
Terremo informati i colleghi degli sviluppi di una situazione ormai “fuori tempo massimo”. I dirigenti scolastici, già oberati da carichi di lavoro al limite del sopportabile, non meritano questi umilianti ritardi nel pagamento di quanto è loro dovuto per una prestazione lavorativa che hanno già fornito da tempo “con disciplina ed onore”, in ossequio al precetto di cui al secondo comma dell’articolo 54 della Costituzione.
L'articolo Arretrati di retribuzione di risultato e per le reggenze: l’ANP ne chiede il tempestivo pagamento proviene da ANP.
L'articolo NEODS25 | Giovedì 8 maggio alle ore 17.00 il webinar “Immissioni in ruolo: notizie in anteprima e il piano di formazione” proviene da ANP.
Ora puoi scegliere se leggere il comunicato o ascoltare, quando vuoi, dove vuoi, il podcast!
Ascolta ora il Podcast!Esami integrativi: dal Consiglio di Stato una forte valorizzazione dell’autonomia scolastica
Gli esami integrativi sono stati, negli ultimi decenni e fino all’emanazione del D.M. n. 5/2021 – Esami integrativi e gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione – al centro di dubbi e incertezze interpretative.
Questo perché essi erano previsti dall’articolo 192, comma 2, del D.lgs. n. 297/1994 in vista del “passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione” ma tale comma era stato abrogato dall’articolo 31, comma 2 del D.lgs. n. 225/2006. Quest’ultimo decreto legislativo, inoltre, aveva rinviato a successivi regolamenti la disciplina delle modalità di valutazione dei crediti, in caso di passaggi in orizzontale tra percorsi liceali, e a un accordo da raggiungersi in Conferenza Stato-Regioni, da recepire in apposito decreto del Presidente della Repubblica, le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e quelli acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini del passaggio dai primi ai secondi e viceversa (articolo 1, commi 9 e 10). In realtà, sono stati regolamentati solo i passaggi tra IeFP e istruzione professionale di Stato (da ultimo con il D.M. n. 118/2024).
Nel 2021, il citato D.M. n. 5 ha ribadito l’obbligatorietà degli esami integrativi.
Sul tema è intervenuta la Sezione VII del Consiglio di Stato con la sentenza 9 aprile 2024, n. 3250 che ne ha colto tutta la centralità al fine di “promuovere la dinamicità e duttilità [del sistema di istruzione e formazione, n.d.r.], nell’intento di evitare la cristallizzazione delle scelte fatte dallo studente al termine del triennio della scuola secondaria di primo grado […] in una fase, quella adolescenziale, nella quale è altamente verosimile che egli non abbia ancora raggiunto piena maturità ed adeguata consapevolezza culturale”.
Detta pronuncia è addivenuta all’annullamento del D.M. n. 5/2021 nella parte in cui, all’articolo 4, ha previsto l’obbligo di partecipare a un esame integrativo per gli studenti che vogliano ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione di scuola secondaria di secondo grado sulla base delle seguenti argomentazioni:
Il Consiglio di Stato prosegue affermando che il venir meno della obbligatorietà degli esami integrativi non dà luogo ad alcun vuoto normativo, né lascia l’alunno “solo in questa delicata fase”. Spetta alle istituzioni scolastiche infatti, in forza del disposto dell’articolo 4, comma 6 del DPR n. 275/1999, calibrare e modulare opportunamente le iniziative da attuarsi sia per il riconoscimento dei crediti che per il recupero dei debiti scolastici, “avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento” e “tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l’integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro”. È alle istituzioni scolastiche, in altri termini, che l’ordinamento attribuisce “un ruolo decisivo nell’orientare il giovane, oltre che nel valutarne attitudini e capacità nell’affrontare il nuovo ciclo formativo, individuando – a seconda del contesto disciplinare e degli altri specifici elementi – le modalità ritenute di volta in volta più idonee ad accompagnare detto passaggio. Queste modalità consisteranno, a titolo esemplificativo, in lezioni integrative, interventi di sostegno, in diverse tipologie di verifiche disposte al fine di sondarne attitudini, ma anche la fermezza di volontà nell’intraprendere il nuovo percorso. Interventi e misure che, soprattutto, potranno essere poste in essere lungo un ampio arco temporale, eventualmente modulabile, e non rimanere astrette in un unico e decisivo momento, rappresentato da una breve prova d’esame, che potrebbe essere fonte di stress e comunque dall’esito non prevedibile”.
La pronuncia del Consiglio di Stato, dunque, intesta chiaramente e senza ombra di dubbio alle scuole la competenza dei passaggi, riconducendoli nel perimetro dell’autonomia didattica alla luce della finalità propria di quest’ultima, ovvero il successo formativo dello studente.
L’ANP concorda pienamente con l’interpretazione del Consiglio di Stato che non ha solo il pregio di ribadire la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di passaggi tra indirizzi di studio diversi – in accordo con il D.P.R. n. 275/1999 e con il D.lgs. n. 226/2005 – ma anche quello di far emergere la centralità dello studente e delle sue aspirazioni nella costruzione dei passaggi orizzontali tra percorsi diversi.
Per fornire ai nostri iscritti specifiche indicazioni operative, terremo il webinar di approfondimento “Esami integrativi: cosa fare alla luce della sentenza 3250 /2024 del Consiglio di Stato” venerdì 23 maggio 2025 alle ore 16:00.
L'articolo Esami integrativi: dal Consiglio di Stato una forte valorizzazione dell’autonomia scolastica proviene da ANP.
Scioglimento della riserva nelle graduatorie di terza fascia ATA e le procedure di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie di prima fascia.
Quale ente bisogna indicare nell’inserimento della CIAD?
Bisogna indicare l’ente che ha rilasciato la certificazione.
Dal 28 aprile al 9 maggio sarà possibile inserire il titolo CIAD per non decadere dalle graduatorie.
Per dichiarare correttamente il titolo conseguito con NOI/EIRSAF è necessario inserire:
Titolo certificazione: EEDP Progressive
Istituzione che ha rilasciato la certificazione:
ISTITUTO DI RICERCA SCIENTIFICA E DI ALA FORMAZIONE S.R.L. ( IRSAF s.r.l.)
Data conseguimento; inserire data di conseguimento.
Spuntare il quadrato: Dichiaro che la certificazione è stata rilasciata da un Ente accreditato ad Accredia
Per altri enti, è necessario fare riferimento alle indicazioni specifiche fornite dall’organizzazione che ha rilasciato il titolo.
RICORDIAMO CHE TUTTI GLI ASPIRANTI DSGA ATTUALMENTE IMPEGNATI NELLE PROVE CONCORSUALI, HANNO L’OBBLIGO DI ACQUISIRE LA CIAD PRIMA DELLA DATA DI ASSUNZIONE.
Per iscriverti CLICCA QUI
Cosa succede se non si è conseguita la certificazione CIAD entro il 30 aprile?
Chi non ha conseguito la certificazione CIAD entro il 30 aprile 2025 decade dal diritto a permanere in graduatoria fino a marzo 2027.
Questo comporta la cancellazione automatica dalla graduatoria da parte del sistema o, in seconda battuta, da parte delle scuole capofila.
È probabile che nei prossimi giorni venga emessa una nota ministeriale per fornire ulteriori indicazioni operative alle segreterie scolastiche.
Cosa succede se si è caricata una CIAD non valida?
Se si è caricata una CIAD che al momento dell’inserimento non era valida, si verrà comunque mantenuti in graduatoria, poiché il sistema non è in grado di verificare la validità dell’ente. Tuttavia, al momento della convocazione, la scuola richiede la certificazione valida. Per evitare problemi, è consigliabile inviare una PEC alla scuola capofila entro il 9 maggio, comunicando l’avvenuto conseguimento della certificazione valida.
Per la certificazione CIAD, quale data va indicata nella domanda: quella dell’esame o quella di emissione del certificato?
È possibile indicare la data di emissione riportata sul certificato. La nota ministeriale del 10 aprile ha specificato che si può indicare la data dell’esame, nei casi in cui tra la data di svolgimento e quella di emissione dell’attestato intercorra un intervallo significativo. Se si è sostenuto l’esame il 30 aprile e il certificato è stato deliberato il 7 maggio, è opportuno indicare il 30 aprile.
Se l’attestato riporta già una data utile (come il 23 marzo), può essere tranquillamente utilizzata.
Cosa fare se ho inserito una certificazione errata e non riesco a modificarla su Istanze Online?
La piattaforma attualmente non consente la modifica delle certificazioni già caricate. In questi casi, è possibile inviare una PEC o una raccomandata alla scuola capofila entro il 9 maggio, allegando la certificazione corretta e spiegando che non è stato possibile aggiornare i dati a causa delle limitazioni tecniche del sistema.
CONTATTI
#eurosofia #ciad
Una banca dati sempre aggiornata con guide, normative e materiali utili. Per visualizzare la piattaforma, CLICCA QUI.
Fino alle ore 14.00 del 19 maggio 2025 è possibile presentare domanda ai fini dell’inserimento/aggiornamento nella graduatoria ATA 24 mesi per i seguenti profili: collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, operatori delle aziende agrarie, guardarobieri, infermieri e cuochi.
I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso delle credenziali SPID.
Unicamente per i nuovi inserimenti e per tutti i profili professionali (ad esclusione del collaboratore scolastico) il possesso della CIAD è requisito di ammissione per l’accesso ai profili professionali ATA, come previsto dall’allegato A al nuovo CCNL 2024 del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024.
Con l’occasione abbiamo aggiornato la piattaforma dedicata suddivisa in aree tematiche ed organizzata come una banca dati, in continuo aggiornamento, a disposizione del personale ATA e addetti ai lavori.
All’interno sono presenti molti materiali, tra questi:
– Guida alla compilazione (SCHEDA TECNICA)
– Ordinanza ministeriale 21 del 21 febbraio 2009
– Nota 87838 del 10 aprile 2025
– Nota 8151 del 13 marzo 2015 – Indizione concorsi per titoli accesso ai ruoli provinciali Area A e B personale ATA a.s. 2014-2015. 2014-2015
– Nota 24681 del 14 agosto 2020 – Concorsi per titoli accesso ruoli provinciali personale ATA / CCNL SCUOLA.
L'articolo ATA 24 mesi, online la piattaforma Uil Scuola Rua proviene da UILSCUOLA.
Un risultato straordinario, confermato dai dati in possesso, che certificano senza alcun dubbio quanto già emerso nei giorni scorsi: mentre le altre maggiori Organizzazioni sindacali registrano un calo di consensi, ANIEF conquista nuova fiducia e rappresentatività in tutto il territorio regionale. Rispetto alle elezioni del 2022, l'incremento dei consensi nelle province lombarde è stato eccezionale, una crescita regionale di voti pari all'80% in più, rispetto alla passata elezione. Il dato aggregato dovrebbe attestarci a c.a. 13.500 voti, ed una rappresentatività regionale che dal 6,5% del 2022 arriverebbe vicina all'11%. Questo successo è il frutto di un impegno collettivo, della passione di una squadra che ha saputo ascoltare, proporre, e costruire giorno dopo giorno una presenza credibile, coerente e vicina alle esigenze del personale della scuola. Grazie a chi ci ha sostenuto, creduto in noi, lavorato senza sosta in queste settimane: candidate e candidati, rappresentanti, attivisti e simpatizzanti. Questo risultato è vostro!!! La Lombardia cambia e l'ANIEF è la protagonista di questo cambiamento.
Sulla Carta del docente, ancora una volta l’interpretazione giurisprudenziale è favorevole agli insegnanti precari che presentano ricorso: a ribadirlo è stato il tribunale del lavoro di Roma, seconda sezione Lavoro, che ha accolto l’istanza presentata dai legali Anief in difesa di un insegnante accordandogli 1.000 euro di risarcimento, a seguito delle supplenze annuali “per n. 24 ore di servizio settimanali” svolte negli “gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.
Secondo il giudice del lavoro, “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha evidenziato che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Il tribunale di Roma ha poi aggiunto “con la sentenza n. 1842 del 18.3.2022 il Consiglio di Stato ha annullato il citato D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente; in merito il Consiglio, nell’evidenziare “il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”, ha rilevato come fosse comunque possibile “…un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione…”. Ha quindi affermato condivisibilmente che “…in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007”.
“Ne discende – ha continuato il giudice del lavoro - che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell’art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L’interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna…”.
Infine, il tribunale romano ha ricordato che “con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, oggetto di rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
“Rimane sempre più difficile pensare che sulla Carta dei docenti ai precari i giudici del lavoro possano sovvertire i pareri espressi nel tempo da Corte di Giustizia Europea, Consiglio di Statoe Corte di Cassazione: poiché la legge, la cosiddetta ‘Buona Scuola’ del 2015, ha introdotto la norma che i docenti, di ruolo e precari, hanno il dovere di aggiornarsi, anche i supplenti hanno pieno diritto di formarsi periodicamente con i fondi dello Stato. Si possono recuperare fino a 3.500 euro di Carta per la formazione, più interessi, per l’annualità in corso e le cinque precedenti. Occorre quindi presentare ricorso gratuito con Anief, sempre facendo attenzione a non superare i cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a tempo determinato”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA
P.Q.M.
Pag. 11 di 11
- condanna l’amministrazione resistente all’attribuzione, in favore di XXXXX XXXXX, della “Carta Elettronica” di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, del valore pari a euro 500, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 356,00 di cui euro € 53,40 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Il Giudice
Per ulteriori informazioni sul ricorso gratuito con Anief cliccare qui.
PER APPROFONDIMENTI
Il sindacato Anief ha le idee chiare sulle priorità di modifica rinnovo del contratto nazionale Istruzione e Ricerca 2022-24: una di queste riguarda sicuramente la reintroduzione del primo “gradino” nelle buste paga del personale e l’aumento del numero di scatti automatici. “Le attuali tabelle degli scatti di anzianità sono vecchie e illogiche – dice oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - , per questo motivo chiederemo all’Aran, già nell’incontro di dopodomani, aumenti ogni quattro anni, con il primo scatto a partire dal terzo anno e non dall’inizio del nono come avviene oggi”.
Per la reintroduzione del primo gradino stipendiale del personale scolastico, l’Anief ha anche fatto da tramite per la presentazione di un emendamento al DL 45, del 7 aprile scorso (Atto Senato n. 1445), a giorni al voto dopo l’esame di ammissibilità della VII Commissione del Senato. “L’approvazione della riproposizione del primo gradino stipendiale, ovvero della fascia 3-8 anni, cassata inopinatamente quasi tre lustri fa – ha ribadito Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - , permetterebbe di modificare la tabella del contratto collettivo nazionale e di garantire i primi aumenti a partire dal terzo anno di servizio dal 2023/2024, rispetto al nono attuale. In pratica si ripristinerebbe quello che avveniva alle buste paga del personale della scuola fino al 2010: si tratterebbe di un importante modifica che darebbe anche un po’ di ossigeno e potere di acquisto a docenti e personale Ata sempre più alle prese con stipendi sempre più depotenziati dall’inflazione”.
PER APPROFONDIMENTI:
Leggi qui l'articolo
Anief chiede aumenti per ATA e DSGA, buoni pasto, scatti di anzianità al terzo anno di servizio, mobilità intercompartimentale, assunzione idonei, proroga organico aggiuntivo, ruoli su 100% posti vacanti Ata. Gli emendamenti suggeriti da #Anief al voto in Senato
PER APPROFONDIMENTI:
Marcello Pacifico, durante l’audizione del giovane sindacato Anief di cui è al comando, aveva chiesto un emendamento al DL 45/2025 (S 1445) sull’organico aggiuntivo per la proroga dei contratti del personale ATA organico PNRR.
“La sua approvazione permetterebbe di richiamare in servizio più di 8 mila ausiliari e amministrativi già assunti in organico PNRR e AGENDA SUD fino a giugno 2026” ha commentato il leader dell’Anief.
7.0.5
Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei del personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato)
1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
PER APPROFONDIMENTI:
Immettere in ruolo tutti i docenti risultati idonei a seguito del concorso PNRR bandito nel 2023: lo chiede il sindacato Anief attraverso una modifica al Decreto Legge 45/2025del 7 aprile scorso (Atto Senato n. 1445) riguardante “ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Pnrr e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”: il voto dell’emendamento, che prevede la trasformazione ad esaurimento delle graduatorie del primo concorso PNRR 1 con inserimento di tutti gli idonei, è previsto nel corso della prossima settimana.
La richiesta, che era stata presentata ai senatori da Marcello Pacifico presidente nazionale Anief, durante l’audizione del giovane sindacato svolta la passata settimana presso la Commissione Cultura del Senato, si basa su un concetto di equità di stabilizzazione sinora non attuato. “La sua approvazione – spiega lo stesso Marcello Pacifico - armonizza le procedure di assunzione rispetto anche alla previsione della integrazione delle graduatorie del 30% previsto dalla norma, in vista anche della pronuncia del Consiglio di Stato a seguito dell’appello proposto avverso la sentenza del Tar Lazio che ignora lo ius superveniens, e della fine dei vincoli imposti dall'Europa a partire dall'anno scolastico 2026/2027”.
IL TESTO DELL'EMENDAMENTO
2.5
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo:
a) sopprimere le parole: «Prioritariamente rispetto all'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in relazione ai candidati idonei ivi presenti,»;
b) sopprimere le parole: «e terzo»;
c) sopprimere le parole: «in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso».
2) al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono prorogate sino al loro esaurimento
TUTTE LE RICHIESTE PRESENTATE DALL’ANIEF
Dopo l’audizione Anief della scorsa settimana, sono state presentate alla VII Commissione di competenza le proposte di modifica da tutto l'arco parlamentare.
Gli argomenti proposti:
- Assunzione di tutti gli idonei del concorso PNRR e 2020 e validità anno di prova neo-assunti (2.5, 2.9 2.16, 2.17, 2.18)
- Reclutamento del personale scolastico docente, ATA, IRC, educatore sul 100% dei posti disponibili (2.0.3)
- Organici aggiuntivi (7.0.5)
- Parità di trattamento tra personale precario e di ruolo (2.29)
- Ripristino primo gradone stipendiale (2.0.6)
- Estensione Mobilità intercompartimentale al personale scolastico (2.0.8 e 2.0.9)
- Riconoscimento della Dirigenza per i funzionari ed EQ (9.0.2 e 9.0.3)
- Assegnazione dei Buoni pasto al personale scolastico (2.0.4)
- Misure per il personale docente che lavora nelle scuole italiane all'estero (2.21)
- Aumento stipendi Ata da supplenze (9.0.5)
- Pagamento regolare supplenze brevi (10.0.5)
PER APPROFONDIMENTI: