Una banca dati sempre aggiornata con guide, normative e materiali utili. Per visualizzare la piattaforma, CLICCA QUI.
Fino alle ore 14.00 del 19 maggio 2025 è possibile presentare domanda ai fini dell’inserimento/aggiornamento nella graduatoria ATA 24 mesi per i seguenti profili: collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, operatori delle aziende agrarie, guardarobieri, infermieri e cuochi.
I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso delle credenziali SPID.
Unicamente per i nuovi inserimenti e per tutti i profili professionali (ad esclusione del collaboratore scolastico) il possesso della CIAD è requisito di ammissione per l’accesso ai profili professionali ATA, come previsto dall’allegato A al nuovo CCNL 2024 del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024.
Con l’occasione abbiamo aggiornato la piattaforma dedicata suddivisa in aree tematiche ed organizzata come una banca dati, in continuo aggiornamento, a disposizione del personale ATA e addetti ai lavori.
All’interno sono presenti molti materiali, tra questi:
– Guida alla compilazione (SCHEDA TECNICA)
– Ordinanza ministeriale 21 del 21 febbraio 2009
– Nota 87838 del 10 aprile 2025
– Nota 8151 del 13 marzo 2015 – Indizione concorsi per titoli accesso ai ruoli provinciali Area A e B personale ATA a.s. 2014-2015. 2014-2015
– Nota 24681 del 14 agosto 2020 – Concorsi per titoli accesso ruoli provinciali personale ATA / CCNL SCUOLA.
L'articolo ATA 24 mesi, online la piattaforma Uil Scuola Rua proviene da UILSCUOLA.
Un risultato straordinario, confermato dai dati in possesso, che certificano senza alcun dubbio quanto già emerso nei giorni scorsi: mentre le altre maggiori Organizzazioni sindacali registrano un calo di consensi, ANIEF conquista nuova fiducia e rappresentatività in tutto il territorio regionale. Rispetto alle elezioni del 2022, l'incremento dei consensi nelle province lombarde è stato eccezionale, una crescita regionale di voti pari all'80% in più, rispetto alla passata elezione. Il dato aggregato dovrebbe attestarci a c.a. 13.500 voti, ed una rappresentatività regionale che dal 6,5% del 2022 arriverebbe vicina all'11%. Questo successo è il frutto di un impegno collettivo, della passione di una squadra che ha saputo ascoltare, proporre, e costruire giorno dopo giorno una presenza credibile, coerente e vicina alle esigenze del personale della scuola. Grazie a chi ci ha sostenuto, creduto in noi, lavorato senza sosta in queste settimane: candidate e candidati, rappresentanti, attivisti e simpatizzanti. Questo risultato è vostro!!! La Lombardia cambia e l'ANIEF è la protagonista di questo cambiamento.
Sulla Carta del docente, ancora una volta l’interpretazione giurisprudenziale è favorevole agli insegnanti precari che presentano ricorso: a ribadirlo è stato il tribunale del lavoro di Roma, seconda sezione Lavoro, che ha accolto l’istanza presentata dai legali Anief in difesa di un insegnante accordandogli 1.000 euro di risarcimento, a seguito delle supplenze annuali “per n. 24 ore di servizio settimanali” svolte negli “gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.
Secondo il giudice del lavoro, “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha evidenziato che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Il tribunale di Roma ha poi aggiunto “con la sentenza n. 1842 del 18.3.2022 il Consiglio di Stato ha annullato il citato D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente; in merito il Consiglio, nell’evidenziare “il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”, ha rilevato come fosse comunque possibile “…un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione…”. Ha quindi affermato condivisibilmente che “…in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007”.
“Ne discende – ha continuato il giudice del lavoro - che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell’art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L’interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna…”.
Infine, il tribunale romano ha ricordato che “con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, oggetto di rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
“Rimane sempre più difficile pensare che sulla Carta dei docenti ai precari i giudici del lavoro possano sovvertire i pareri espressi nel tempo da Corte di Giustizia Europea, Consiglio di Statoe Corte di Cassazione: poiché la legge, la cosiddetta ‘Buona Scuola’ del 2015, ha introdotto la norma che i docenti, di ruolo e precari, hanno il dovere di aggiornarsi, anche i supplenti hanno pieno diritto di formarsi periodicamente con i fondi dello Stato. Si possono recuperare fino a 3.500 euro di Carta per la formazione, più interessi, per l’annualità in corso e le cinque precedenti. Occorre quindi presentare ricorso gratuito con Anief, sempre facendo attenzione a non superare i cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a tempo determinato”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA
P.Q.M.
Pag. 11 di 11
- condanna l’amministrazione resistente all’attribuzione, in favore di XXXXX XXXXX, della “Carta Elettronica” di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, del valore pari a euro 500, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 356,00 di cui euro € 53,40 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Il Giudice
Per ulteriori informazioni sul ricorso gratuito con Anief cliccare qui.
PER APPROFONDIMENTI
Il sindacato Anief ha le idee chiare sulle priorità di modifica rinnovo del contratto nazionale Istruzione e Ricerca 2022-24: una di queste riguarda sicuramente la reintroduzione del primo “gradino” nelle buste paga del personale e l’aumento del numero di scatti automatici. “Le attuali tabelle degli scatti di anzianità sono vecchie e illogiche – dice oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - , per questo motivo chiederemo all’Aran, già nell’incontro di dopodomani, aumenti ogni quattro anni, con il primo scatto a partire dal terzo anno e non dall’inizio del nono come avviene oggi”.
Per la reintroduzione del primo gradino stipendiale del personale scolastico, l’Anief ha anche fatto da tramite per la presentazione di un emendamento al DL 45, del 7 aprile scorso (Atto Senato n. 1445), a giorni al voto dopo l’esame di ammissibilità della VII Commissione del Senato. “L’approvazione della riproposizione del primo gradino stipendiale, ovvero della fascia 3-8 anni, cassata inopinatamente quasi tre lustri fa – ha ribadito Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - , permetterebbe di modificare la tabella del contratto collettivo nazionale e di garantire i primi aumenti a partire dal terzo anno di servizio dal 2023/2024, rispetto al nono attuale. In pratica si ripristinerebbe quello che avveniva alle buste paga del personale della scuola fino al 2010: si tratterebbe di un importante modifica che darebbe anche un po’ di ossigeno e potere di acquisto a docenti e personale Ata sempre più alle prese con stipendi sempre più depotenziati dall’inflazione”.
PER APPROFONDIMENTI:
Leggi qui l'articolo
Anief chiede aumenti per ATA e DSGA, buoni pasto, scatti di anzianità al terzo anno di servizio, mobilità intercompartimentale, assunzione idonei, proroga organico aggiuntivo, ruoli su 100% posti vacanti Ata. Gli emendamenti suggeriti da #Anief al voto in Senato
PER APPROFONDIMENTI:
Marcello Pacifico, durante l’audizione del giovane sindacato Anief di cui è al comando, aveva chiesto un emendamento al DL 45/2025 (S 1445) sull’organico aggiuntivo per la proroga dei contratti del personale ATA organico PNRR.
“La sua approvazione permetterebbe di richiamare in servizio più di 8 mila ausiliari e amministrativi già assunti in organico PNRR e AGENDA SUD fino a giugno 2026” ha commentato il leader dell’Anief.
7.0.5
Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei del personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato)
1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
PER APPROFONDIMENTI:
Immettere in ruolo tutti i docenti risultati idonei a seguito del concorso PNRR bandito nel 2023: lo chiede il sindacato Anief attraverso una modifica al Decreto Legge 45/2025del 7 aprile scorso (Atto Senato n. 1445) riguardante “ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Pnrr e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”: il voto dell’emendamento, che prevede la trasformazione ad esaurimento delle graduatorie del primo concorso PNRR 1 con inserimento di tutti gli idonei, è previsto nel corso della prossima settimana.
La richiesta, che era stata presentata ai senatori da Marcello Pacifico presidente nazionale Anief, durante l’audizione del giovane sindacato svolta la passata settimana presso la Commissione Cultura del Senato, si basa su un concetto di equità di stabilizzazione sinora non attuato. “La sua approvazione – spiega lo stesso Marcello Pacifico - armonizza le procedure di assunzione rispetto anche alla previsione della integrazione delle graduatorie del 30% previsto dalla norma, in vista anche della pronuncia del Consiglio di Stato a seguito dell’appello proposto avverso la sentenza del Tar Lazio che ignora lo ius superveniens, e della fine dei vincoli imposti dall'Europa a partire dall'anno scolastico 2026/2027”.
IL TESTO DELL'EMENDAMENTO
2.5
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo:
a) sopprimere le parole: «Prioritariamente rispetto all'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in relazione ai candidati idonei ivi presenti,»;
b) sopprimere le parole: «e terzo»;
c) sopprimere le parole: «in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso».
2) al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono prorogate sino al loro esaurimento
TUTTE LE RICHIESTE PRESENTATE DALL’ANIEF
Dopo l’audizione Anief della scorsa settimana, sono state presentate alla VII Commissione di competenza le proposte di modifica da tutto l'arco parlamentare.
Gli argomenti proposti:
- Assunzione di tutti gli idonei del concorso PNRR e 2020 e validità anno di prova neo-assunti (2.5, 2.9 2.16, 2.17, 2.18)
- Reclutamento del personale scolastico docente, ATA, IRC, educatore sul 100% dei posti disponibili (2.0.3)
- Organici aggiuntivi (7.0.5)
- Parità di trattamento tra personale precario e di ruolo (2.29)
- Ripristino primo gradone stipendiale (2.0.6)
- Estensione Mobilità intercompartimentale al personale scolastico (2.0.8 e 2.0.9)
- Riconoscimento della Dirigenza per i funzionari ed EQ (9.0.2 e 9.0.3)
- Assegnazione dei Buoni pasto al personale scolastico (2.0.4)
- Misure per il personale docente che lavora nelle scuole italiane all'estero (2.21)
- Aumento stipendi Ata da supplenze (9.0.5)
- Pagamento regolare supplenze brevi (10.0.5)
PER APPROFONDIMENTI:
Permettere al personale scolastico di spostarsi su un altro comparto pubblico, su un’amministrazione diversa, così come avviene oggi per i dipendenti degli altri Ministeri: lo chiede il sindacato Anief, promotore di un emendamento al decreto legge 45/2025 del 7 aprile scorso (Atto Senato n. 1445) incentrato sulle “ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Pnrr e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”.
“La nostra richiesta – dice oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – sarà esaminata la prossima settimana a Palazzo Madama: è uno dei 20 emendamenti al Decreto Scuola, su 200 complessivi, che andranno al voto dopo l’esame di ammissibilità della VII Commissione del Senato. L’approvazione dell’emendamento sulla mobilità intercompartimentale, in particolare dei docenti e del personale Ata, è importante perché - conclude Pacifico - permetterebbe a chi lavora a scuola di fare domanda per essere assunto in altra amministrazione”.
IL TESTO DELL'EMENDAMENTO
2.0.9
Bucalo, Marcheschi, Fallucchi
2.0.8
Minasi
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis
(Disposizioni urgenti in materia di mobilità intercompartimentale del personale scolastico)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, al fine di consentire la mobilità intercompartimentale del personale scolastico sono abolite le limitazioni imposte dall'articolo 1, comma 133, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
TUTTE LE RICHIESTE PRESENTATE DALL’ANIEF
Dopo l’audizione Anief della scorsa settimana, sono state presentate alla VII Commissione di competenza le proposte di modifica da tutto l'arco parlamentare.
Gli argomenti proposti:
- Assunzione di tutti gli idonei del concorso PNRR e 2020 e validità anno di prova neo-assunti (2.5, 2.9 2.16, 2.17, 2.18)
- Reclutamento del personale scolastico docente, ATA, IRC, educatore sul 100% dei posti disponibili (2.0.3)
- Organici aggiuntivi (7.0.5)
- Parità di trattamento tra personale precario e di ruolo (2.29)
- Ripristino primo gradone stipendiale (2.0.6)
- Estensione Mobilità intercompartimentale al personale scolastico (2.0.8 e 2.0.9)
- Riconoscimento della Dirigenza per i funzionari ed EQ (9.0.2 e 9.0.3)
- Assegnazione dei Buoni pasto al personale scolastico (2.0.4)
- Misure per il personale docente che lavora nelle scuole italiane all'estero (2.21)
- Aumento stipendi Ata da supplenze (9.0.5)
- Pagamento regolare supplenze brevi (10.0.5)
PER APPROFONDIMENTI:
Assumere con immediatezza tutti i candidati docenti risultati idonei a seguito del concorso straordinario svolto nel 2020 e della procedura selettiva effettuata tre anni dopo solo per l’attività motoria per la scuola primaria e rivolta al personale specializzato: lo chiede il sindacato Anief attraverso un emendamento al decreto legge 45/2025 del 7 aprile scorso (Atto Senato n. 1445) su “ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Pnrr e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”.
“Il testo dell’emendamento – spiega il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico – sarà esaminato e votato la prossima settimana: la sua approvazione permetterebbe di utilizzare dal prossimo anno scolastico per le immissioni in ruolo le graduatorie del concorso del 2020 che sono trasformate ad esaurimento e di integrare le graduatorie degli idonei del primo concorso per insegnare educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria”.
IL TESTO DELL'EMENDAMENTO
2.14
Bucalo, Fallucchi
2.13
Paganella
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, capoverso "3-ter", al primo periodo sostituire le parole: "aggiornabile annualmente" con le seguenti: "costituito annualmente";
b) al comma 4, capoverso «2-ter», ultimo periodo, sostituire le parole: "se in possesso di abilitazione" con le seguenti: "che abbiano conseguito l'abilitazione o che la conseguano entro il 31 dicembre 2025";
c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106" sono inserite le seguenti: " nonché la graduatoria del concorso bandito con decreto dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2023" e dopo le parole: "articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021", sono inserite le seguenti: "e, in relazione alla graduatoria del concorso di cui al decreto dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2024, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale";
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrata ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata sino al suo esaurimento ed è utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo delle graduatorie di cui al primo periodo.";
c) al terzo periodo dopo le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo", sono aggiunte le parole: "e al secondo".".
TUTTE LE RICHIESTE PRESENTATE DALL’ANIEF
Dopo l’audizione Anief della scorsa settimana, sono state presentate alla VII Commissione di competenza le proposte di modifica da tutto l'arco parlamentare.
Gli argomenti proposti:
- Assunzione di tutti gli idonei del concorso PNRR e 2020 e validità anno di prova neo-assunti (2.5, 2.9 2.16, 2.17, 2.18)
- Reclutamento del personale scolastico docente, ATA, IRC, educatore sul 100% dei posti disponibili (2.0.3)
- Organici aggiuntivi (7.0.5)
- Parità di trattamento tra personale precario e di ruolo (2.29)
- Ripristino primo gradone stipendiale (2.0.6)
- Estensione Mobilità intercompartimentale al personale scolastico (2.0.8 e 2.0.9)
- Riconoscimento della Dirigenza per i funzionari ed EQ (9.0.2 e 9.0.3)
- Assegnazione dei Buoni pasto al personale scolastico (2.0.4)
- Misure per il personale docente che lavora nelle scuole italiane all'estero (2.21)
- Aumento stipendi Ata da supplenze (9.0.5)
- Pagamento regolare supplenze brevi (10.0.5)
PER APPROFONDIMENTI: