CIAD – Chiarimenti riguardo lo scioglimento della riserva per la terza fascia del personale ATA
“Con la presente nota, relativa all’oggetto, si informano gli Spett.li Uffici in indirizzo che, con riferimento ai candidati inseriti con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, queste ultime aggiornate ai sensi del d.m. 89/2024 per il triennio scolastico 2024/2027, l’istanza informatica resa disponibile a decorrere dal 28 aprile 2025 e fino al 9 maggio 2025 è riservata ai soli candidati che abbiano spuntato l’apposita casella di riserva in fase di domanda.
Viceversa, coloro che sono stati inseriti a pieno titolo nella graduatoria e solo successivamente il titolo presentato è stato ritenuto non valido perché non avente i requisiti della CIAD, in fase di prima attuazione del CCNL 2024, purché abbiano, anche loro, conseguito la CIAD aderente ai requisiti richiesti, entro il 30.04.2025, potranno rimanere inseriti a pieno titolo nella graduatoria.
Sarà cura dell’istituzione scolastica capofila acquisire agli atti la certificazione corretta o la dichiarazione del conseguimento della stessa entro la prevista data del 30.04.2025.
Prima della riformulazione della graduatoria, pertanto, l’Istituzione scolastica verificherà la correttezza di tutte le certificazioni presentate, provvedendo, rispettivamente a :
1) scioglimento della riserva e inserimento a pieno titolo, avvalendosi dell’apposita piattaforma informatica;
2) mantenimento degli interessati a pieno titolo nella graduatoria già formulata, purché abbiano acquisito la regolare CIAD alla data del 30.04.2025;
3) depennamento dalla graduatoria, solo per coloro che non hanno conseguito, entro la data più volte citata, la CIAD richiesta e conforme al dettato normativo.”
RIF. NOTA MIM: m_pi.-CIAD-ATA-103800.05-05-2025
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L’ANP ha partecipato, in data odierna, alla riunione convocata in presenza dal Ministero dell’Istruzione e del Merito avente all’ordine del giorno “Informazione sindacale sugli andamenti occupazionali dei dirigenti scolastici, propedeutica all’avvio del confronto sui Criteri generali conferimento incarichi dirigenziali a.s. 2025/2026” di cui all’articolo 4, comma 8 del CCNL dell’area “Istruzione e ricerca” 2019-2021.
Organico dirigenti scolastici a.s. 2025/2026
L’Amministrazione, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Assunta Palermo, Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, e dalla Dott.ssa Maria Teresa Stancarone, Dirigente dell’Ufficio II della medesima direzione generale, ha fornito importanti aggiornamenti sulla situazione dei dirigenti scolastici per il prossimo anno.
Per quanto riguarda l’organico complessivo, per l’anno scolastico 2025/2026 si prevedono 7.401 dirigenti scolastici, distribuiti su altrettante istituzioni scolastiche cui vanno aggiunte 73 sedi in deroga. Il numero di reggenze cala da 452 a 387, denotando una contrazione di quasi il 15%, tendenza che l’ANP valuta positivamente.
Sul fronte delle assunzioni, però, l’Amministrazione non può ancora fornire dati precisi per l’anno scolastico 2025/2026 a causa della mancanza di numerosi elementi di conoscenza. È stata comunque confermata l’immissione in ruolo dei vincitori del concorso ordinario per dirigenti scolastici a partire dal 1° settembre 2025 (vedi nostro comunicato del 2 aprile) ai sensi dell’articolo 5, comma 11-septies 1 del D.L. n. 198/2022. Per quanto concerne la procedura concorsuale in Campania, essa prosegue nonostante le note difficoltà: si attende la ricalendarizzazione della prova orale, a seguito del rinnovo dell’interpello per l’integrazione della Commissione esaminatrice.
Ad avviso dell’ANP, entrando nel merito delle tematiche esposte:
L’ANP continuerà a monitorare con attenzione ciascuna di queste problematiche e a fornire puntuale informazione ai propri iscritti sugli sviluppi delle interlocuzioni con l’Amministrazione.
Piattaforma nazionale per la gestione della mobilità dei dirigenti scolastici
Durante l’incontro, l’Amministrazione ha presentato la nuova piattaforma nazionale per la gestione della mobilità dei dirigenti scolastici. L’iniziativa sarà implementata all’interno dell’ambiente SIDI.
Tale piattaforma risponde all’esigenza di garantire rapidità alle procedure di mobilità, sebbene nel primo rilascio alcune funzioni non saranno ancora attive. I colleghi potranno accedere direttamente al sistema che acquisirà automaticamente i loro dati anagrafici e di servizio. La piattaforma consentirà di esprimere contemporaneamente tutte le fasi della mobilità (interregionale e regionale) e di indicare un certo numero di scuole, grazie al collegamento con la pianta organica di ciascun USR. Si potrà, inoltre, inserire tutta la documentazione necessaria a supporto della domanda, inclusa quella relativa alle eventuali precedenze.
Un aspetto particolarmente rilevante della nuova piattaforma riguarda la gestione della mobilità interregionale. Attraverso una schermata finale, gli USR potranno caratterizzare ciascuna istanza come “non accolta” o “accoglibile”. Tale meccanismo consentirà un sistema di scorrimenti efficiente: solo sulla base della scelta operata dalla prima regione indicata dal richiedente, le regioni successive nella lista di preferenza potranno procedere con le proprie valutazioni.
I dirigenti avranno la facoltà di indicare un certo numero di regioni e, per ciascuna di esse, di specificare la provincia o le province di preferenza, indicandone l’ordine. Al termine della compilazione, il sistema produrrà un file PDF della domanda che potrà eventualmente essere annullata dal richiedente entro i termini stabiliti.
Per l’anno scolastico 2025/2026, la gestione del sistema sarà ancora manuale ma accompagnata da supporto tecnico. A partire dall’anno scolastico 2026/2027, l’assegnazione sarà ulteriormente ottimizzata.
L’ANP valuta molto positivamente l’introduzione della piattaforma che rappresenta un significativo passo avanti verso la digitalizzazione e la standardizzazione delle procedure di mobilità dei dirigenti scolastici superando, così, le attuali disomogeneità territoriali. La possibilità di esprimere preferenze multiple e di gestire in modo trasparente ed efficiente la mobilità interregionale risponde a esigenze da tempo espresse dalla categoria.
Auspichiamo che la fase di transizione verso la piena operatività del sistema avvenga nel modo più fluido possibile e che siano forniti adeguati supporti formativi ai dirigenti per l’utilizzo ottimale della piattaforma.
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All’incontro tra il Direttore Generale dell’USR Campanaie le organizzazioni sindacali per l’informativa sull’organico ATA 2025/26 erano presenti il presidente regionale Stefano Cavallini e Gilda Tramontano per Anief.
Resta confermato l’organico personale ATA 2025/26, 21432 posti totali. Posticipato il taglio del personale ATA a partire dall’anno 2027/28 per la riduzione degli alunni.
Anche per il prossimo anno scolastico i criteri adottati per la determinazione e la distribuzione degli organici restano gli stessi di quelli applicati negli anni precedenti. Questo garantisce continuità e coerenza nell’assegnazione delle risorse alle diverse realtà scolastiche.
La ripartizione regionale dei posti per gli organici del personale ATA, riportata nella tabella, soprattutto collaboratori scolastici tiene conto di diversi elementi:
Tali criteri permettono di adattare la collocazione del personale alle specifiche esigenze dei singoli territori.
“Anche se l’organico è confermato – commenta Stefano Cavallini – come faranno i DS a gestire realtà con numeri elevati di plessi a partire dal 2027, quando il numero del personale diminuirà mentre il numero dei punti di erogazione del servizio sarà invariato?”
Anche sull’Organico di Fatto si dovrà attendere giugno per conoscerne l’effettivo numero.
Discorso a parte sui DSGA. L’anno prossimo il numero delle scuole autonome in Campania scenderà a 832 e i pensionamenti compenseranno la diminuzione del numero di autonomie non essendo previsto nessun esubero in tutta la Regione.
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È sbagliata “la normativa nazionale che riserva” la Carta del docente “al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero”: lo ha detto “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21; l’ha ricordato il tribunale del lavoro di Roma, seconda sezione Lavoro, a seguito dell’udienza del 30.04.2025, nel dare ragione ai legali Anief, in difesa di una insegnante precaria. Alla docente sono stati assegnati 1.500 euro, “oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”, per via della mancata assegnazione della card annuale per l’aggiornamento relativa agli “anni scolastici 2020/2020, 2021/2022, 2022/2023”.
Ai fini della decisione presa dal giudice del tribunale di Roma è stata ricordata anche “la sentenza n. 1842 del 18.3.2022” con cui “il Consiglio di Stato ha annullato il citato D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente”; in merito, il Consiglio, nell’evidenziare “il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”, ha rilevato che è comunque possibile “…un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione…”. Ha quindi affermato condivisibilmente che “…in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007”.
Pertanto, secondo il giudice del lavoro di Roma “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell’art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L’interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Il giudice, infine, ha citato “la sentenza n. 29961 del 27.10.2023”, con cui “la Corte di Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, oggetto di rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è ormai quasi lapalissiano ricordare che la Corte di Giustizia Europea, il Consiglio di Statoe la Corte di Cassazione hanno tutti dato ragione, indistintamente, a quanto l’Anief sostiene da anni: chi ha ideato la norma che ha introdotto la Carta del docente ha dimenticato, non sappiamo se volutamente o meno, chi svolge il lavoro di insegnante con contratto a termine. Per noi è sempre stato chiaro, lo abbiamo detto ai giudici, che ci hanno dato conforto. Sarebbe bene che il Parlamento prenda atto della realtà e modifichi la normativa, l’articolo 1 della Legge 107 del 2015. Nel frattempo, per recuperare fino a 3.500 euro a docente l’unica strada è presentare ricorso gratuito con Anief, con l’accortezza di presentare istanza di recupero della somma al giudice entro i cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a termine”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA
P.Q.M.
condanna l’amministrazione resistente all’attribuzione, in favore di XXXXXX XXXX, della “Carta Elettronica” di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, del valore pari a euro 500, per gli anni scolastici 2020/2020, 2021/2022, 2022/2023, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.420,80 di cui euro € 213,12 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Il Giudice
Per ulteriori informazioni sul ricorso gratuito con Anief cliccare qui.
PER APPROFONDIMENTI
Il sindacato Anief ha le idee chiare sulle priorità di modifica rinnovo del contratto nazionale Istruzione e Ricerca 2022-24: una di queste riguarda sicuramente la reintroduzione del primo "gradino" nelle buste paga del personale e l'aumento del numero di scatti automatici.
Con la nota 103800 del 5 maggio 2025 il...
Giovedì 8 maggio 2025, alle ore 15.30, si terrà l’appuntamento online con “chiedilo a effellecì” sul concorso 24 mesi ATA e CIAD.
...
Come è ben noto ai colleghi, la retribuzione di risultato, comprensiva dell’eventuale integrazione per le reggenze, è stata finora corrisposta al termine dell’anno scolastico in relazione alla fascia di complessità della scuola diretta. Dal 2024/25, invece, essa sarà attribuita in base agli esiti della valutazione.
Con la stipula del CCNL 2019-2021, avvenuta il 7 agosto 2024, sono state incrementate essenzialmente le voci fisse della retribuzione. Una parte delle risorse disponibili, tuttavia, è stata utilizzata per incrementare la parte variabile, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Ciò ha reso necessario un provvedimento ministeriale di aggiornamento del FUN (Fondo Unico Nazionale) per gli anni scolastici dal 2020/21 in poi. Ricordiamo che il FUN è il fondo dal quale si ricavano le risorse occorrenti per il pagamento della retribuzione di posizione, di risultato e dell’integrazione prevista per gli incarichi di reggenza.
Per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, il Ministero ha provveduto a proporre un CCNI relativo all’integrazione della retribuzione di risultato per gli stessi anni, la cui ipotesi è stata stipulata il 27 febbraio 2025 (vedi comunicato ANP). Per gli anni 2023/24 e 2024/25, l’Amministrazione ha invece provveduto a integrare i provvedimenti di determinazione del FUN precedentemente adottati.
A questo punto, qualcosa si è inceppato. Dopo la firma di un contratto integrativo, come accade anche a livello di istituzione scolastica, il documento viene inviato agli organi di controllo per il visto a seguito del quale è possibile sottoscrivere definitivamente il contratto. A tutt’oggi, dopo oltre due mesi, gli organi di controllo non hanno ancora vistato il CCNI 27 febbraio 2025.
Questa stasi ha, purtroppo, effetti ulteriori. Non essendo possibile procedere alla certificazione del FUN 2023/24 e, successivamente, del 2024/25, senza prima “mettere a posto” gli anni scolastici precedenti, stiamo subendo il blocco della liquidazione della retribuzione di risultato e delle reggenze per l’anno scolastico 2023/24, nonostante il Ministero avesse già comunicato tutte le cifre spettanti (vedi comunicato ANP del 21 novembre 2024). Non solo: anche le trattative per il CCNI 2024/25 sono ritardate proprio dalla farraginosità dei controlli di regolarità.
L’ANP, pur comprendendo la necessità dei controlli sull’esattezza dei calcoli effettuati dall’Amministrazione, ritiene che i tempi si siano dilatati in maniera inaccettabile. Chiediamo, pertanto, che si proceda con la massima celerità alla sottoscrizione definitiva e al pagamento di quanto previsto dal CCNI del 27 febbraio 2025 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, al pagamento della retribuzione di risultato e delle reggenze per l’anno scolastico 2023/24 nonché alla sollecita ripresa delle trattative per il CCNI 2024/25.
Terremo informati i colleghi degli sviluppi di una situazione ormai “fuori tempo massimo”. I dirigenti scolastici, già oberati da carichi di lavoro al limite del sopportabile, non meritano questi umilianti ritardi nel pagamento di quanto è loro dovuto per una prestazione lavorativa che hanno già fornito da tempo “con disciplina ed onore”, in ossequio al precetto di cui al secondo comma dell’articolo 54 della Costituzione.
L'articolo Arretrati di retribuzione di risultato e per le reggenze: l’ANP ne chiede il tempestivo pagamento proviene da ANP.