L’ANP ha partecipato, in data odierna, alla riunione convocata in presenza dal Ministero dell’Istruzione e del Merito avente all’ordine del giorno “Informazione sindacale sugli andamenti occupazionali dei dirigenti scolastici, propedeutica all’avvio del confronto sui Criteri generali conferimento incarichi dirigenziali a.s. 2025/2026” di cui all’articolo 4, comma 8 del CCNL dell’area “Istruzione e ricerca” 2019-2021.
Organico dirigenti scolastici a.s. 2025/2026
L’Amministrazione, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Assunta Palermo, Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, e dalla Dott.ssa Maria Teresa Stancarone, Dirigente dell’Ufficio II della medesima direzione generale, ha fornito importanti aggiornamenti sulla situazione dei dirigenti scolastici per il prossimo anno.
Per quanto riguarda l’organico complessivo, per l’anno scolastico 2025/2026 si prevedono 7.401 dirigenti scolastici, distribuiti su altrettante istituzioni scolastiche cui vanno aggiunte 73 sedi in deroga. Il numero di reggenze cala da 452 a 387, denotando una contrazione di quasi il 15%, tendenza che l’ANP valuta positivamente.
Sul fronte delle assunzioni, però, l’Amministrazione non può ancora fornire dati precisi per l’anno scolastico 2025/2026 a causa della mancanza di numerosi elementi di conoscenza. È stata comunque confermata l’immissione in ruolo dei vincitori del concorso ordinario per dirigenti scolastici a partire dal 1° settembre 2025 (vedi nostro comunicato del 2 aprile) ai sensi dell’articolo 5, comma 11-septies 1 del D.L. n. 198/2022. Per quanto concerne la procedura concorsuale in Campania, essa prosegue nonostante le note difficoltà: si attende la ricalendarizzazione della prova orale, a seguito del rinnovo dell’interpello per l’integrazione della Commissione esaminatrice.
Ad avviso dell’ANP, entrando nel merito delle tematiche esposte:
L’ANP continuerà a monitorare con attenzione ciascuna di queste problematiche e a fornire puntuale informazione ai propri iscritti sugli sviluppi delle interlocuzioni con l’Amministrazione.
Piattaforma nazionale per la gestione della mobilità dei dirigenti scolastici
Durante l’incontro, l’Amministrazione ha presentato la nuova piattaforma nazionale per la gestione della mobilità dei dirigenti scolastici. L’iniziativa sarà implementata all’interno dell’ambiente SIDI.
Tale piattaforma risponde all’esigenza di garantire rapidità alle procedure di mobilità, sebbene nel primo rilascio alcune funzioni non saranno ancora attive. I colleghi potranno accedere direttamente al sistema che acquisirà automaticamente i loro dati anagrafici e di servizio. La piattaforma consentirà di esprimere contemporaneamente tutte le fasi della mobilità (interregionale e regionale) e di indicare un certo numero di scuole, grazie al collegamento con la pianta organica di ciascun USR. Si potrà, inoltre, inserire tutta la documentazione necessaria a supporto della domanda, inclusa quella relativa alle eventuali precedenze.
Un aspetto particolarmente rilevante della nuova piattaforma riguarda la gestione della mobilità interregionale. Attraverso una schermata finale, gli USR potranno caratterizzare ciascuna istanza come “non accolta” o “accoglibile”. Tale meccanismo consentirà un sistema di scorrimenti efficiente: solo sulla base della scelta operata dalla prima regione indicata dal richiedente, le regioni successive nella lista di preferenza potranno procedere con le proprie valutazioni.
I dirigenti avranno la facoltà di indicare un certo numero di regioni e, per ciascuna di esse, di specificare la provincia o le province di preferenza, indicandone l’ordine. Al termine della compilazione, il sistema produrrà un file PDF della domanda che potrà eventualmente essere annullata dal richiedente entro i termini stabiliti.
Per l’anno scolastico 2025/2026, la gestione del sistema sarà ancora manuale ma accompagnata da supporto tecnico. A partire dall’anno scolastico 2026/2027, l’assegnazione sarà ulteriormente ottimizzata.
L’ANP valuta molto positivamente l’introduzione della piattaforma che rappresenta un significativo passo avanti verso la digitalizzazione e la standardizzazione delle procedure di mobilità dei dirigenti scolastici superando, così, le attuali disomogeneità territoriali. La possibilità di esprimere preferenze multiple e di gestire in modo trasparente ed efficiente la mobilità interregionale risponde a esigenze da tempo espresse dalla categoria.
Auspichiamo che la fase di transizione verso la piena operatività del sistema avvenga nel modo più fluido possibile e che siano forniti adeguati supporti formativi ai dirigenti per l’utilizzo ottimale della piattaforma.
.td_block_separator{width:100%;align-items:center;margin-bottom:38px;padding-bottom:10px}.td_block_separator span{position:relative;display:block;margin:0 auto;width:100%;height:1px;border-top:1px solid #EBEBEB}.td_separator_align_left span{margin-left:0}.td_separator_align_right span{margin-right:0}.td_separator_dashed span{border-top-style:dashed}.td_separator_dotted span{border-top-style:dotted}.td_separator_double span{height:3px;border-bottom:1px solid #EBEBEB}.td_separator_shadow>span{position:relative;height:20px;overflow:hidden;border:0;color:#EBEBEB}.td_separator_shadow>span>span{position:absolute;top:-30px;left:0;right:0;margin:0 auto;height:13px;width:98%;border-radius:100%}html :where([style*='border-width']){border-style:none} NEODS25 Giovedì 8 maggio alle ore 17.00 Webinar “Immissioni in ruolo: notizie in anteprima e il piano di formazione” Registrazione gratuita QUIL'articolo Organico dirigenti scolastici: incontro al MIM proviene da ANP.
All’incontro tra il Direttore Generale dell’USR Campanaie le organizzazioni sindacali per l’informativa sull’organico ATA 2025/26 erano presenti il presidente regionale Stefano Cavallini e Gilda Tramontano per Anief.
Resta confermato l’organico personale ATA 2025/26, 21432 posti totali. Posticipato il taglio del personale ATA a partire dall’anno 2027/28 per la riduzione degli alunni.
Anche per il prossimo anno scolastico i criteri adottati per la determinazione e la distribuzione degli organici restano gli stessi di quelli applicati negli anni precedenti. Questo garantisce continuità e coerenza nell’assegnazione delle risorse alle diverse realtà scolastiche.
La ripartizione regionale dei posti per gli organici del personale ATA, riportata nella tabella, soprattutto collaboratori scolastici tiene conto di diversi elementi:
Tali criteri permettono di adattare la collocazione del personale alle specifiche esigenze dei singoli territori.
“Anche se l’organico è confermato – commenta Stefano Cavallini – come faranno i DS a gestire realtà con numeri elevati di plessi a partire dal 2027, quando il numero del personale diminuirà mentre il numero dei punti di erogazione del servizio sarà invariato?”
Anche sull’Organico di Fatto si dovrà attendere giugno per conoscerne l’effettivo numero.
Discorso a parte sui DSGA. L’anno prossimo il numero delle scuole autonome in Campania scenderà a 832 e i pensionamenti compenseranno la diminuzione del numero di autonomie non essendo previsto nessun esubero in tutta la Regione.
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È sbagliata “la normativa nazionale che riserva” la Carta del docente “al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero”: lo ha detto “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21; l’ha ricordato il tribunale del lavoro di Roma, seconda sezione Lavoro, a seguito dell’udienza del 30.04.2025, nel dare ragione ai legali Anief, in difesa di una insegnante precaria. Alla docente sono stati assegnati 1.500 euro, “oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”, per via della mancata assegnazione della card annuale per l’aggiornamento relativa agli “anni scolastici 2020/2020, 2021/2022, 2022/2023”.
Ai fini della decisione presa dal giudice del tribunale di Roma è stata ricordata anche “la sentenza n. 1842 del 18.3.2022” con cui “il Consiglio di Stato ha annullato il citato D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente”; in merito, il Consiglio, nell’evidenziare “il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”, ha rilevato che è comunque possibile “…un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione…”. Ha quindi affermato condivisibilmente che “…in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007”.
Pertanto, secondo il giudice del lavoro di Roma “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell’art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L’interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Il giudice, infine, ha citato “la sentenza n. 29961 del 27.10.2023”, con cui “la Corte di Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, oggetto di rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è ormai quasi lapalissiano ricordare che la Corte di Giustizia Europea, il Consiglio di Statoe la Corte di Cassazione hanno tutti dato ragione, indistintamente, a quanto l’Anief sostiene da anni: chi ha ideato la norma che ha introdotto la Carta del docente ha dimenticato, non sappiamo se volutamente o meno, chi svolge il lavoro di insegnante con contratto a termine. Per noi è sempre stato chiaro, lo abbiamo detto ai giudici, che ci hanno dato conforto. Sarebbe bene che il Parlamento prenda atto della realtà e modifichi la normativa, l’articolo 1 della Legge 107 del 2015. Nel frattempo, per recuperare fino a 3.500 euro a docente l’unica strada è presentare ricorso gratuito con Anief, con l’accortezza di presentare istanza di recupero della somma al giudice entro i cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a termine”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA
P.Q.M.
condanna l’amministrazione resistente all’attribuzione, in favore di XXXXXX XXXX, della “Carta Elettronica” di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, del valore pari a euro 500, per gli anni scolastici 2020/2020, 2021/2022, 2022/2023, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.420,80 di cui euro € 213,12 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Il Giudice
Per ulteriori informazioni sul ricorso gratuito con Anief cliccare qui.
PER APPROFONDIMENTI
Il sindacato Anief ha le idee chiare sulle priorità di modifica rinnovo del contratto nazionale Istruzione e Ricerca 2022-24: una di queste riguarda sicuramente la reintroduzione del primo "gradino" nelle buste paga del personale e l'aumento del numero di scatti automatici.
Con la nota 103800 del 5 maggio 2025 il...
Giovedì 8 maggio 2025, alle ore 15.30, si terrà l’appuntamento online con “chiedilo a effellecì” sul concorso 24 mesi ATA e CIAD.
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Come è ben noto ai colleghi, la retribuzione di risultato, comprensiva dell’eventuale integrazione per le reggenze, è stata finora corrisposta al termine dell’anno scolastico in relazione alla fascia di complessità della scuola diretta. Dal 2024/25, invece, essa sarà attribuita in base agli esiti della valutazione.
Con la stipula del CCNL 2019-2021, avvenuta il 7 agosto 2024, sono state incrementate essenzialmente le voci fisse della retribuzione. Una parte delle risorse disponibili, tuttavia, è stata utilizzata per incrementare la parte variabile, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Ciò ha reso necessario un provvedimento ministeriale di aggiornamento del FUN (Fondo Unico Nazionale) per gli anni scolastici dal 2020/21 in poi. Ricordiamo che il FUN è il fondo dal quale si ricavano le risorse occorrenti per il pagamento della retribuzione di posizione, di risultato e dell’integrazione prevista per gli incarichi di reggenza.
Per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, il Ministero ha provveduto a proporre un CCNI relativo all’integrazione della retribuzione di risultato per gli stessi anni, la cui ipotesi è stata stipulata il 27 febbraio 2025 (vedi comunicato ANP). Per gli anni 2023/24 e 2024/25, l’Amministrazione ha invece provveduto a integrare i provvedimenti di determinazione del FUN precedentemente adottati.
A questo punto, qualcosa si è inceppato. Dopo la firma di un contratto integrativo, come accade anche a livello di istituzione scolastica, il documento viene inviato agli organi di controllo per il visto a seguito del quale è possibile sottoscrivere definitivamente il contratto. A tutt’oggi, dopo oltre due mesi, gli organi di controllo non hanno ancora vistato il CCNI 27 febbraio 2025.
Questa stasi ha, purtroppo, effetti ulteriori. Non essendo possibile procedere alla certificazione del FUN 2023/24 e, successivamente, del 2024/25, senza prima “mettere a posto” gli anni scolastici precedenti, stiamo subendo il blocco della liquidazione della retribuzione di risultato e delle reggenze per l’anno scolastico 2023/24, nonostante il Ministero avesse già comunicato tutte le cifre spettanti (vedi comunicato ANP del 21 novembre 2024). Non solo: anche le trattative per il CCNI 2024/25 sono ritardate proprio dalla farraginosità dei controlli di regolarità.
L’ANP, pur comprendendo la necessità dei controlli sull’esattezza dei calcoli effettuati dall’Amministrazione, ritiene che i tempi si siano dilatati in maniera inaccettabile. Chiediamo, pertanto, che si proceda con la massima celerità alla sottoscrizione definitiva e al pagamento di quanto previsto dal CCNI del 27 febbraio 2025 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, al pagamento della retribuzione di risultato e delle reggenze per l’anno scolastico 2023/24 nonché alla sollecita ripresa delle trattative per il CCNI 2024/25.
Terremo informati i colleghi degli sviluppi di una situazione ormai “fuori tempo massimo”. I dirigenti scolastici, già oberati da carichi di lavoro al limite del sopportabile, non meritano questi umilianti ritardi nel pagamento di quanto è loro dovuto per una prestazione lavorativa che hanno già fornito da tempo “con disciplina ed onore”, in ossequio al precetto di cui al secondo comma dell’articolo 54 della Costituzione.
L'articolo Arretrati di retribuzione di risultato e per le reggenze: l’ANP ne chiede il tempestivo pagamento proviene da ANP.
L'articolo NEODS25 | Giovedì 8 maggio alle ore 17.00 il webinar “Immissioni in ruolo: notizie in anteprima e il piano di formazione” proviene da ANP.
Ora puoi scegliere se leggere il comunicato o ascoltare, quando vuoi, dove vuoi, il podcast!
Ascolta ora il Podcast!Esami integrativi: dal Consiglio di Stato una forte valorizzazione dell’autonomia scolastica
Gli esami integrativi sono stati, negli ultimi decenni e fino all’emanazione del D.M. n. 5/2021 – Esami integrativi e gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione – al centro di dubbi e incertezze interpretative.
Questo perché essi erano previsti dall’articolo 192, comma 2, del D.lgs. n. 297/1994 in vista del “passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione” ma tale comma era stato abrogato dall’articolo 31, comma 2 del D.lgs. n. 225/2006. Quest’ultimo decreto legislativo, inoltre, aveva rinviato a successivi regolamenti la disciplina delle modalità di valutazione dei crediti, in caso di passaggi in orizzontale tra percorsi liceali, e a un accordo da raggiungersi in Conferenza Stato-Regioni, da recepire in apposito decreto del Presidente della Repubblica, le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e quelli acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini del passaggio dai primi ai secondi e viceversa (articolo 1, commi 9 e 10). In realtà, sono stati regolamentati solo i passaggi tra IeFP e istruzione professionale di Stato (da ultimo con il D.M. n. 118/2024).
Nel 2021, il citato D.M. n. 5 ha ribadito l’obbligatorietà degli esami integrativi.
Sul tema è intervenuta la Sezione VII del Consiglio di Stato con la sentenza 9 aprile 2024, n. 3250 che ne ha colto tutta la centralità al fine di “promuovere la dinamicità e duttilità [del sistema di istruzione e formazione, n.d.r.], nell’intento di evitare la cristallizzazione delle scelte fatte dallo studente al termine del triennio della scuola secondaria di primo grado […] in una fase, quella adolescenziale, nella quale è altamente verosimile che egli non abbia ancora raggiunto piena maturità ed adeguata consapevolezza culturale”.
Detta pronuncia è addivenuta all’annullamento del D.M. n. 5/2021 nella parte in cui, all’articolo 4, ha previsto l’obbligo di partecipare a un esame integrativo per gli studenti che vogliano ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione di scuola secondaria di secondo grado sulla base delle seguenti argomentazioni:
Il Consiglio di Stato prosegue affermando che il venir meno della obbligatorietà degli esami integrativi non dà luogo ad alcun vuoto normativo, né lascia l’alunno “solo in questa delicata fase”. Spetta alle istituzioni scolastiche infatti, in forza del disposto dell’articolo 4, comma 6 del DPR n. 275/1999, calibrare e modulare opportunamente le iniziative da attuarsi sia per il riconoscimento dei crediti che per il recupero dei debiti scolastici, “avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento” e “tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l’integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro”. È alle istituzioni scolastiche, in altri termini, che l’ordinamento attribuisce “un ruolo decisivo nell’orientare il giovane, oltre che nel valutarne attitudini e capacità nell’affrontare il nuovo ciclo formativo, individuando – a seconda del contesto disciplinare e degli altri specifici elementi – le modalità ritenute di volta in volta più idonee ad accompagnare detto passaggio. Queste modalità consisteranno, a titolo esemplificativo, in lezioni integrative, interventi di sostegno, in diverse tipologie di verifiche disposte al fine di sondarne attitudini, ma anche la fermezza di volontà nell’intraprendere il nuovo percorso. Interventi e misure che, soprattutto, potranno essere poste in essere lungo un ampio arco temporale, eventualmente modulabile, e non rimanere astrette in un unico e decisivo momento, rappresentato da una breve prova d’esame, che potrebbe essere fonte di stress e comunque dall’esito non prevedibile”.
La pronuncia del Consiglio di Stato, dunque, intesta chiaramente e senza ombra di dubbio alle scuole la competenza dei passaggi, riconducendoli nel perimetro dell’autonomia didattica alla luce della finalità propria di quest’ultima, ovvero il successo formativo dello studente.
L’ANP concorda pienamente con l’interpretazione del Consiglio di Stato che non ha solo il pregio di ribadire la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di passaggi tra indirizzi di studio diversi – in accordo con il D.P.R. n. 275/1999 e con il D.lgs. n. 226/2005 – ma anche quello di far emergere la centralità dello studente e delle sue aspirazioni nella costruzione dei passaggi orizzontali tra percorsi diversi.
Per fornire ai nostri iscritti specifiche indicazioni operative, terremo il webinar di approfondimento “Esami integrativi: cosa fare alla luce della sentenza 3250 /2024 del Consiglio di Stato” venerdì 23 maggio 2025 alle ore 16:00.
L'articolo Esami integrativi: dal Consiglio di Stato una forte valorizzazione dell’autonomia scolastica proviene da ANP.
Scioglimento della riserva nelle graduatorie di terza fascia ATA e le procedure di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie di prima fascia.
Quale ente bisogna indicare nell’inserimento della CIAD?
Bisogna indicare l’ente che ha rilasciato la certificazione.
Dal 28 aprile al 9 maggio sarà possibile inserire il titolo CIAD per non decadere dalle graduatorie.
Per dichiarare correttamente il titolo conseguito con NOI/EIRSAF è necessario inserire:
Titolo certificazione: EEDP Progressive
Istituzione che ha rilasciato la certificazione:
ISTITUTO DI RICERCA SCIENTIFICA E DI ALA FORMAZIONE S.R.L. ( IRSAF s.r.l.)
Data conseguimento; inserire data di conseguimento.
Spuntare il quadrato: Dichiaro che la certificazione è stata rilasciata da un Ente accreditato ad Accredia
Per altri enti, è necessario fare riferimento alle indicazioni specifiche fornite dall’organizzazione che ha rilasciato il titolo.
RICORDIAMO CHE TUTTI GLI ASPIRANTI DSGA ATTUALMENTE IMPEGNATI NELLE PROVE CONCORSUALI, HANNO L’OBBLIGO DI ACQUISIRE LA CIAD PRIMA DELLA DATA DI ASSUNZIONE.
Per iscriverti CLICCA QUI
Cosa succede se non si è conseguita la certificazione CIAD entro il 30 aprile?
Chi non ha conseguito la certificazione CIAD entro il 30 aprile 2025 decade dal diritto a permanere in graduatoria fino a marzo 2027.
Questo comporta la cancellazione automatica dalla graduatoria da parte del sistema o, in seconda battuta, da parte delle scuole capofila.
È probabile che nei prossimi giorni venga emessa una nota ministeriale per fornire ulteriori indicazioni operative alle segreterie scolastiche.
Cosa succede se si è caricata una CIAD non valida?
Se si è caricata una CIAD che al momento dell’inserimento non era valida, si verrà comunque mantenuti in graduatoria, poiché il sistema non è in grado di verificare la validità dell’ente. Tuttavia, al momento della convocazione, la scuola richiede la certificazione valida. Per evitare problemi, è consigliabile inviare una PEC alla scuola capofila entro il 9 maggio, comunicando l’avvenuto conseguimento della certificazione valida.
Per la certificazione CIAD, quale data va indicata nella domanda: quella dell’esame o quella di emissione del certificato?
È possibile indicare la data di emissione riportata sul certificato. La nota ministeriale del 10 aprile ha specificato che si può indicare la data dell’esame, nei casi in cui tra la data di svolgimento e quella di emissione dell’attestato intercorra un intervallo significativo. Se si è sostenuto l’esame il 30 aprile e il certificato è stato deliberato il 7 maggio, è opportuno indicare il 30 aprile.
Se l’attestato riporta già una data utile (come il 23 marzo), può essere tranquillamente utilizzata.
Cosa fare se ho inserito una certificazione errata e non riesco a modificarla su Istanze Online?
La piattaforma attualmente non consente la modifica delle certificazioni già caricate. In questi casi, è possibile inviare una PEC o una raccomandata alla scuola capofila entro il 9 maggio, allegando la certificazione corretta e spiegando che non è stato possibile aggiornare i dati a causa delle limitazioni tecniche del sistema.
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